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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 5.09.2024 e relativo allegato riferito all''''anno scolastico 2023/2024 attestante la non ammissione del ragazzo alla frequenza della classe successiva presso l’istituto Professionale Statale industria Artigianato “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202402806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di scrutinio finale e relativo allegato attestanti la non ammissione dello studente alla classe successiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori dello studente minore hanno impugnato per l'annullamento il verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe e il relativo allegato, riferiti all'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui attestano la non ammissione dello studente alla frequenza della classe successiva presso un istituto professionale statale. Dall'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti con il ricorso. Il giudice, rilevata la necessità di assumere elementi aggiornati per decidere congruamente sul ricorso e per valutarne la calendarizzazione, ha richiesto alla parte ricorrente di precisare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito, di aggiornare la situazione relativa alla vicenda comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e di indicare l'eventuale necessità di attività istruttoria.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente, che dovrà depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, tramite il processo amministrativo telematico, una breve memoria contenente la dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della vicenda e l'eventuale indicazione di ulteriori esigenze istruttorie. Il giudice ha avvertito espressamente che il mancato adempimento potrà essere valutato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata inoltre ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sulla legittimità della non ammissione né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della parte, anche in relazione alla sua eventuale inerzia.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può consentire la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per giustificare l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di precisare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione sostanziale e processuale, la parte deve adempiere entro il termine assegnato, depositando la relativa memoria nelle forme del processo amministrativo telematico.
  • La mancata ottemperanza all'ordine di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come comportamento processuale dal quale desumere in modo implicito ma inequivoco il sopravvenuto disinteresse alla controversia.
  • L'inerzia della parte previamente compulsata a manifestare l'attualità dell'interesse alla decisione può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilitàScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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