Cassazione Civile, Ordinanza n. 21695/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per adesione delle contribuenti alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. 119/2018. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, precisando che le spese dei giudizi estinti restano a carico di chi le ha anticipate in forza della previsione normativa richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige che aveva parzialmente accolto gli appelli, principal e incidentale, nel contenzioso relativo a una cartella di pagamento e ad avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativi agli anni d'imposta 2005, 2007 e 2008. Le società contribuenti, costituite nel giudizio di legittimità, avevano però depositato istanza con documentazione attestante la sospensione e successivamente un'istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. 119/2018, allegando il pagamento richiesto per perfezionare la definizione. Non essendo stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione, la Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
comma 13; ultimo periodo del comma 13
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata con il pagamento dovuto, in assenza di una successiva istanza di trattazione, comporta l'estinzione del giudizio; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte deposita istanza di definizione agevolata e dimostra il pagamento necessario al perfezionamento della procedura, il processo deve essere dichiarato estinto se non segue una nuova istanza di trattazione.
- Nei giudizi estinti per adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge, la regolazione delle spese segue la disciplina speciale, con permanenza a carico di chi le ha anticipate.
- La sopravvenuta definizione agevolata del rapporto tributario rende non più necessario esaminare i motivi del ricorso per cassazione, poiché viene meno l'interesse alla decisione nel merito.
Come è indicizzato
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