Cassazione Penale, Ordinanza n. 21974/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato o determinato il trattamento sanzionatorio in relazione a un reato continuato. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena applicato per i reati satellite, sostenendo che la motivazione sul punto fosse insufficiente o mancante. La Corte di cassazione ha rilevato che i giudici di merito avevano correttamente individuato il reato più grave, determinato la pena base e calcolato distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; ha inoltre osservato che, in presenza di minimi aumenti di pena, l'onere motivazionale può essere assolto anche implicitamente, purché sia verificabile il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, richiamando il principio per cui il giudice deve distinguere e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite, ma con intensità motivazionale correlata all'entità degli aumenti stessi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per verificare che, nella determinazione della pena per reato continuato, siano rispettati i limiti del cumulo giuridico e non venga operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Massime di principio
- Nel reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
- La motivazione sugli aumenti di pena per i reati satellite deve essere proporzionata all'entità degli aumenti stessi: quanto più modesti sono gli aumenti applicati, tanto più può ritenersi sufficiente una motivazione implicita o sintetica.
- È legittima la determinazione della pena per continuazione quando dalla sentenza sia comunque verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra pena base e aumenti, il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e l'assenza di un indebito cumulo materiale di pene.
- Un motivo di ricorso che censuri la sola insufficienza motivazionale sulla misura degli aumenti di pena, senza evidenziare un effettivo scostamento dai criteri legali di determinazione della pena, può essere dichiarato manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità del ricorso.
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