Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2743/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado per tre motivi: (1) violazione degli artt. 157 e 179 c.p.p. per presunta mancata notificazione degli atti (tra cui l'estratto di sentenza) mentre era detenuto per altra causa, con conseguente nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio; (2) richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. perché la condanna si sarebbe fondata solo sulla deposizione della persona offesa senza valutazione della sua attendibilità e senza riscontri; (3) erronea applicazione della recidiva da parte del giudice di primo grado, per mancanza di motivazione sul perché la recidiva avrebbe incrementato la pericolosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha esaminato gli atti (ex actis) e rilevato che l'imputato risultava presente ad udienze del giudizio di primo grado e si era reso assente per rinuncia all'udienza in cui fu pronunciata la sentenza; ha ricordato la disciplina introdotta dalla legge n.67/2014 che sostituisce la contumacia con l'istituto dell'assenza e che, pertanto, la mancata notifica dell'estratto non costituisce di per sé nullità insanabile quando l'imputato abbia manifestato volontariamente l'assenza e fosse rappresentato dal difensore. I second o e terzo motivi sono stati ritenuti fuori fuoco perché attaccano il merito della sentenza di primo grado (valutazione della prova e motivazione sulla recidiva) mentre l'oggetto dell'impugnazione era l'ordinanza di inammissibilità; la cassazione non riapre il giudizio di merito salvo evidenti e specifiche contraddizioni non dimostrate. È stata altresì accertata la legittimazione del difensore (difensore di fiducia). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen.; art. 591, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.

    (citati nell'ordinanza di inammissibilità)

    Norme richiamate per motivare la dichiarazione di tardività e l'inammissibilità dell'appello per termini e legittimazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    (richiamato dal ricorrente per la formulazione dei vizi)

    Disposizione sulla forma e contenuto del ricorso per cassazione; utilizzata dal ricorrente per denunciare i vizi processuali.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    (contestato dal ricorrente)

    Norma concernente le notificazioni; la Corte ha ritenuto che, dati gli atti, non risultasse nullità insanabile delle notificazioni dedotte.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    (contestato dal ricorrente)

    Norma sulle modalità di notificazione in caso di detenuti; la Corte ha valutato la vicenda alla luce della prova attuale della partecipazione/assenza dell'imputato.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    (invocato dal ricorrente per chiedere l'assoluzione)

    Prevede l'assoluzione per non aver commesso il fatto; la questione è stata giudicata meramente di merito e quindi non ammissibile nel ricorso avverso l'ordinanza impugnata.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    (richiamato nella motivazione)

    Disciplina il termine maggiorato per il deposito della motivazione; la Corte ha rilevato il rispetto del termine nel caso concreto.

  • legge n. 67 del 2014

    (richiamata dalla Corte nella motivazione)

    Ha sostituito l'istituto della contumacia con quello dell'assenza: l'assenza volontaria dell'imputato, se consapevole del processo, legittima il procedimento senza l'obbligo di notificazione dell'estratto della sentenza all'imputato assente, purché sia presente il difensore.

  • art. 548 cod. proc. pen.

    (modificato dalla legge n.67/2014)

    La modifica ha eliminato l'obbligo della notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato assente quando la sua assenza è qualificata come volontaria e l'imputato è rappresentato dal difensore.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    (richiamato nella motivazione)

    Prevede la sospensione del processo se sussistono dubbi sulla effettiva conoscenza del procedimento dall'imputato; la Corte ha osservato il criterio nel contestualizzare la disciplina dell'assenza.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    (richiamato nella nota del giudice del merito)

    Regola le comunicazioni e le note sul difensore di fiducia; dagli atti emerge la qualifica di difensore di fiducia, sicché la contestazione sulla legittimazione del difensore è infondata.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    (richiamata in tema di spese)

    Criteri relativi all'eventuale esonero dal pagamento di somme a titolo di spese/ammende; la Corte ha ritenuto che non ricorressero condizioni per esonerare il ricorrente dal pagamento stabilito.

Massime di principio

  • Se l'imputato risulta consapevole del procedimento ma sceglie di non partecipare (assenza volontaria), la normativa post-legge n.67/2014 consente la prosecuzione senza obbligo di notifica dell'estratto di sentenza, purché sia presente il difensore che lo rappresenti.
  • In Cassazione, i motivi che sollevano questioni di merito (credibilità dei testimoni, valutazione delle prove, calcolo della recidiva) sono generalmente inammissibili se l'impugnazione è diretta contro un provvedimento processuale diverso dalla sentenza di merito; è necessario dimostrare specifiche e manifeste contraddizioni nella motivazione del giudice di merito per ottenere la rivalutazione.
  • Le eccezioni processuali relative a nullità delle notificazioni possono essere esaminate ex actis dalla Cassazione, ma richiedono deduzioni e prove specifiche: affermazioni generiche o non documentate non bastano.
  • Se si contesta la tardività dell'impugnazione o la legittimazione del difensore, occorre confutare specificamente i rilievi del giudice (termine di deposito della motivazione, nomina/qualifica del difensore); la mancata confutazione porta all'inammissibilità del ricorso.
  • La presenza di un difensore di fiducia, attestata in atti, rende infondata la censura sulla legittimazione del difensore salvo prova contraria documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.