Cassazione Civile, Ordinanza n. 10372/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore disoccupato all’indennità NASpI. In primo grado il diritto era stato riconosciuto; la corte d’appello aveva respinto il gravame dell’istituto previdenziale, rilevando che gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 non impongono la comunicazione dell’attività autonoma preesistente né del relativo reddito entro trenta giorni dalla domanda. L’istituto, con unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., ha denunciato la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che la decadenza dalla NASpI opererebbe anche quando l’attività lavorativa autonoma sia preesistente alla domanda, e non solo se intrapresa dopo la concessione della prestazione. La parte resistente ha replicato che la domanda conteneva già la dichiarazione dell’attività autonoma e del reddito presunto; l’istituto aveva respinto la domanda per incompatibilità del reddito, mentre nel ricorso amministrativo il richiedente aveva rettificato l’importo indicando un reddito non ostativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, secondo la propria giurisprudenza, l’obbligo di comunicazione all’INPS delle attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava reddito sussiste anche se l’attività è preesistente alla domanda, e che la decadenza può operare quando vi sia contemporaneità tra godimento della NASpI e svolgimento dell’attività. Tuttavia, nel caso concreto, la decadenza non scatta perché il beneficiario aveva già dichiarato, contestualmente alla domanda, lo svolgimento dell’attività autonoma e il reddito presunto, consentendo i controlli dell’ente; rileva l’avvenuta comunicazione prevista dalla legge, non l’esito della verifica amministrativa sulla compatibilità del reddito. La Corte ha quindi confermato il diritto alla prestazione e ha compensato integralmente le spese di lite, dando atto altresì dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
è stato usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015
impone la comunicazione all’INPS delle attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava reddito, anche se preesistenti alla domanda di NASpI.
art. 11, lettera c), d.lgs. n. 22/2015
richiede la comunicazione dell’attività autonoma e del reddito presunto ai fini del regime della prestazione e dell’eventuale decadenza.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della lettura interpretativa della disciplina sulla decadenza.
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
indica il termine per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
è richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di NASpI, l’obbligo di comunicare all’INPS l’attività autonoma o d’impresa con reddito sussiste anche quando tale attività sia iniziata prima della domanda, se vi è contemporaneità con il godimento della prestazione.
- Ai fini della decadenza dalla NASpI rileva l’omessa comunicazione dovuta per legge; non rileva, di per sé, il successivo esito negativo della verifica amministrativa sulla compatibilità del reddito.
- La dichiarazione resa contestualmente alla domanda di NASpI, con indicazione dell’attività autonoma e del reddito presunto, è idonea a soddisfare l’obbligo informativo e a consentire i controlli dell’ente, escludendo la decadenza.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso è infondato quando la decisione impugnata, pur con eventuali enunciazioni astratte non perfettamente formulate, risulti comunque conforme a diritto nel dispositivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10286/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10288/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10294/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10302/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10343/2026 del 20/04/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 20 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2026 del 20/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →