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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42871/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. Ha impugnato sostenendo: 1) violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, ossia che la motivazione della Corte territoriale (anche letta con quella di primo grado) è insufficiente e illogica; 2) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e erronea applicazione della legge penale, per mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo anche eventuale) poiché il ricorrente sarebbe stato mero prestanome/"testa di legno" e il commercialista avrebbe consegnato i documenti al coimputato Markovic (amministratore di fatto), senza che fosse provata la consapevolezza o il coinvolgimento di Lazic nella sottrazione o distrazione delle scritture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico per la generale lamentela di insufficienza della motivazione; anche il secondo motivo è aspecifico e non si confronta con i concreti rilievi della sentenza impugnata. La Corte di Appello aveva infatti accertato che il ricorrente non era mera facciata: era socio di maggioranza, frequentava la sede, manteneva rapporti e agiva con l'amministratore di fatto (cugino), la società non presentava dichiarazioni fiscali ed operava in nero, circostanze che hanno sostenuto l'impostazione della bancarotta documentale in concorso e il dolo a carico del ricorrente. Per l'inammissibilità, ex art. 616 cod. proc. pen., è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, trattandosi di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio, il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiesta dalla difesa per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e priva di idonea indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe carente.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa in relazione a erronea applicazione della legge penale e mancanza di prova del dolo; la Cassazione ha giudicato la doglianza aspecifica e non confrontata con le risultanze della sentenza impugnata.

  • Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166-01 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Principio consolidato secondo cui, nella bancarotta fraudolenta documentale, l'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto e personale di tenere e conservare le scritture contabili; anche il cosiddetto "testa di legno" può essere ritenuto responsabile.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. legge 18 dicembre 2020, n.176

    Norma che ha consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento diretto delle parti, con conclusioni per iscritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e, se l'inammissibilità deriva da profili di colpa nell'atto impugnatorio, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata nel caso per imporre Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Una censura generica di insufficienza di motivazione è spesso considerata aspecifica in Cassazione: i motivi devono indicare i punti precisi in cui la motivazione sarebbe carente o contraddittoria.
  • Nelle fattispecie di bancarotta documentale, la carica formale di amministratore non esclude responsabilità: l'amministratore di diritto ha l'obbligo diretto di tenere e conservare le scritture contabili e può rispondere anche se è presunto prestanome, salvo prova specifica della sua non consapevolezza.
  • Per contestare efficacemente la responsabilità per reati documentali è necessario produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di partecipazione o consapevolezza (es. documentazione certa che prova la consegna dei documenti a terzi senza conoscenza, dichiarazioni probanti, divergenze di fatto non superate dal giudice).
  • Le valutazioni di fatto della Corte d'Appello (es. relazione tra soci, frequentazione della sede, gestione concreta dell'impresa) sono difficili da riformare in Cassazione se il ricorso non individua errori di diritto o vizii specifici della motivazione.
  • Ricorsi inammissibili o aspecifici possono comportare non solo il rigetto ma anche l'obbligo di pagare le spese e somme alla cassa delle ammende se emergono profili di colpa nell'impugnazione.

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