Ordinanza n. 3312/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero ai corsi di Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (studenti concorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, cosiddetto semestre filtro, deducendo vizi tali da inficiarla integralmente e chiedendo, in via cautelare, l’ammissione con riserva e in sovrannumero. Hanno inoltre contestato il mancato scorrimento della graduatoria, nella quale risultavano avere conseguito una sola sufficienza su tre prove senza collocarsi in posizione utile per l’assegnazione a una delle sedi universitarie opzionate. La censura relativa all’invalidità radicale dell’intera procedura è stata ritenuta logicamente incompatibile con la misura richiesta, poiché l’ammissione con riserva non è funzionale alla riedizione integrale della procedura che gli stessi appellanti chiedevano di caducare. È stata invece dedotta e ritenuta meritevole di esame la doglianza concernente il mancato scorrimento della graduatoria e l’esistenza di posti rimasti vacanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e riformato in parte l’ordinanza del TAR. Ha escluso, nella sede cautelare, la positiva valutabilità delle censure dirette all’integrale annullamento della procedura, rilevando la contraddizione tra tale pretesa e la richiesta di ammissione con riserva. Ha invece ravvisato fumus boni iuris nella censura sul mancato scorrimento della graduatoria, richiamando il principio secondo cui, nelle procedure selettive, i posti vacanti devono essere assegnati secondo l’ordine della graduatoria. Il meccanismo del semestre filtro, imponendo una scelta immediata e irreversibile e impedendo il ripescaggio degli studenti non immatricolatisi, anche in presenza di posti successivamente disponibili, è stato ritenuto prima facie non rispettoso del principio meritocratico e illogico nella parte in cui riserva i posti residui ad altre categorie anziché procedere allo scorrimento. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione del pregiudizio al diritto degli appellanti di concorrere all’assegnazione dei posti vacanti e di intraprendere gli studi prescelti. L’Amministrazione è stata ordinata a rideterminarsi sulle posizioni degli appellanti: dapprima effettuando gli scorrimenti per i posti vacanti; quindi verificando se i punteggi conseguiti consentano l’assegnazione di un posto in una sede opzionata; infine, in caso positivo, assegnando il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
Impone la trasmissione dell’ordinanza cautelare al TAR ai fini della fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali o selettive, i posti che rimangono vacanti devono essere assegnati, mediante scorrimento, secondo l’ordine della graduatoria, quale espressione del principio meritocratico.
- È prima facie illogico un meccanismo selettivo che, imponendo al candidato una scelta immediata e irreversibile e impedendo il successivo ripescaggio, escluda dagli scorrimenti candidati utilmente collocabili in presenza di posti vacanti.
- La domanda cautelare di ammissione con riserva è logicamente incompatibile con censure dirette all’integrale caducazione della procedura, quando l’ammissione richiesta non sia funzionale alla riedizione dell’intera procedura.
- Quando il mancato scorrimento della graduatoria determina posti vacanti e pregiudica la possibilità di accesso agli studi prescelti, sussiste il periculum in mora necessario per una tutela cautelare ordinatoria.
- In sede cautelare, l’amministrazione può essere ordinata a rideterminarsi sulla posizione dei candidati secondo una sequenza vincolata: scorrimento dei posti vacanti, verifica del punteggio e assegnazione, ove possibile, secondo l’ordine delle preferenze espresse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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