Cassazione Penale, Sentenza n. 38408/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione proposto dall'avvocato Massimo Mercurelli in nome di Giovanni Grumo nei confronti del dott. Filippo Steidl: si contestava che il magistrato avesse già espresso convinzioni sulle medesime questioni di diritto relative all'inutilizzabilità delle prove in un precedente provvedimento del 17/12/2024 e che, perciò, fosse incompatibile a partecipare al collegio del riesame chiamato a decidere sulla revoca della misura cautelare (procedimento R.G.T.L. n. 413/2025). Si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione di tale precedente posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha richiamato il principio di tassatività delle norme sulla ricusazione e ha affermato che l'esternazione del convincimento del giudice integra causa di ricusazione solo se espressa senza necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con le funzioni svolte nella specifica fase. Ha inoltre precisato che la mera precedente risoluzione della stessa questione di diritto non determina incompatibilità, anche in sede cautelare, e che non sussiste divieto di comporre il collegio con magistrati che hanno adottato decisioni precedenti. Esito pratico: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
La causa di ricusazione fondata sull'indebita manifestazione di convincimento richiede che l'esternazione sia priva di necessità funzionale e non connessa all'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale; altrimenti non integra incompatibilità.
art. 623, lett. a) cod. proc. pen.
Non impone che i componenti del collegio siano diversi quando la Cassazione annulla con rinvio; quindi la partecipazione di magistrati che hanno adottato la precedente decisione non costituisce di per sé incompatibilità.
Massime di principio
- Le norme sulla ricusazione vanno interpretate in modo letterale e restrittivo; non sono ammesse interpretazioni estensive o analogiche.
- La mera esistenza di una precedente decisione o di una precedente posizione del giudice sulla stessa questione di diritto non è di per sé causa di ricusazione.
- Per avere successo nella ricusazione occorre dimostrare che il giudice abbia esternato convinzioni in modo indebito, cioè senza alcuna necessità funzionale e al di fuori del normale esercizio delle sue funzioni nella fase procedimentale interessata.
- In sede cautelare il giudice può essere chiamato a decidere nuovamente su questioni già trattate e tale circostanza non determina automaticamente incompatibilità.
- Se il ricorso per ricusazione è manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile de plano e il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni pecuniarie.
- Per aumentare le probabilità di accoglimento, l'istanza di ricusazione dovrebbe documentare fatti concreti che dimostrino pregiudizio effettivo o esternazioni non funzionali del giudice, non limitarsi a rilievi di mera sovrapposizione di questioni di diritto.
Testo integrale
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