Sentenza n. 1611/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, adottata dopo che il datore di lavoro aveva comunicato la sopravvenuta indisponibilità ad assumere il lavoratore
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta rilasciato il 3 aprile 2026 per lavoro subordinato stagionale e giunto in Italia il 1° maggio 2026, ha impugnato la revoca notificata il 9 giugno 2026. Ha dedotto che l’impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro dipendeva da circostanze non imputabili a lui, poiché il datore di lavoro aveva comunicato di non poter procedere all’assunzione per gravi motivi di salute riguardanti la proprietà aziendale. Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, applicando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007 e svolgendo un’istruttoria adeguata sulla possibilità di rilasciare un permesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro, pur dipendendo da circostanze non imputabili al lavoratore, consenta il rilascio del permesso per attesa occupazione: l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone la conclusione del procedimento avviato su istanza datoriale e l’esistenza di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato, poi interrotto per causa non imputabile al lavoratore. La mancata sottoscrizione del contratto comporta invece la revoca del nulla osta. La circolare del 2007 non può derogare alla legge e, inoltre, era riferita a un contesto normativo precedente alle modifiche introdotte dal d.l. 73/2022. In ogni caso, era decisivo che il nulla osta riguardasse lavoro stagionale, per il quale l’art. 24, comma 1, TUI esclude il permesso per attesa occupazione. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
In altre parole, come ricordato da Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2025, n. 4839, l’unica possibilità per il rilascio di un permesso di lavoro per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore (Consiglio di Stato, III sez. n. 3158/2025) e dalla mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non può che derivare la revoca del nulla osta.
Il permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore; la mancata instaurazione del rapporto non ne consente il rilascio.
art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998
In ogni caso, è del tutto assorbente il fatto che, nel caso di specie, parte ricorrente era titolare di un nulla osta per lavoro stagionale e il comma 1 dell’art. 24 del TUI esclude espressamente la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione con riferimento ai permessi per lavoro stagionale.
Per i titolari di un nulla osta relativo a lavoro stagionale è escluso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.
All’esito dell’udienza del 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l’avviso alle parti della possibile decisione secondo tale modalità.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone che sia stato previamente instaurato un rapporto di lavoro e che questo sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore; la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro non soddisfa tale presupposto.
- La circolare amministrativa non può derogare alla disciplina legislativa primaria; il suo richiamo non può fondare il rilascio di un titolo di soggiorno in contrasto con la legge.
- Il titolare di un nulla osta per lavoro stagionale non può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché l’art. 24, comma 1, d.lgs. 286/1998 esclude tale possibilità.
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