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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11426/2025 del 30/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento ai fini IRES e IRAP relativo al periodo d'imposta 2007, fondato sull'applicazione della disciplina delle "società di comodo" di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 30, commi 1 e 2, L. n. 724/1994, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere inapplicabile la disciplina per il solo fatto che la società era stata costituita nel 2006, dovendosi invece considerare un periodo biennale di riferimento 2006-2007; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR verificato la corretta indicazione del valore degli immobili e per la mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione; 3) omesso esame dell'onere probatorio gravante sulla società nel superamento della presunzione di operatività.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un precedente secondo cui, ai fini del test di operatività delle società di comodo, il periodo di osservazione comprende l'esercizio oggetto di verifica e i due precedenti; tuttavia, se la società non ha chiuso almeno due esercizi anteriori a quello accertato, la presunzione legale non è applicabile e l'Amministrazione deve provare l'eventuale non operatività con altri elementi. Ha respinto il secondo motivo, osservando che l'Ufficio aveva comunque esaminato la documentazione contabile prodotta e che, in ogni caso, la quantificazione del maggior reddito può essere contestata in giudizio dal contribuente; ha inoltre ribadito che l'interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che, non essendo applicabile il meccanismo presuntivo legale, incombeva all'Ufficio l'onere di provare con altri mezzi la natura di comodo della società, e non alla contribuente quello di dimostrare il contrario se non a fronte di tali elementi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 30 L. n. 724 del 1994

    Il test di operatività si fonda su un periodo di osservazione che comprende l'esercizio in verifica e i due precedenti; se mancano almeno due esercizi anteriori, la presunzione legale di non operatività e di reddito minimo non è applicabile e l'Amministrazione deve provare la non operatività con altri elementi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il vizio denunciato per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato a sostegno della possibilità per il contribuente di ottenere piena tutela giurisdizionale contro l'atto impositivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno della tutela del contribuente nel contestare l'applicazione della presunzione fiscale.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in funzione del buon andamento dell'amministrazione, senza attribuire all'interpello disapplicativo natura preclusiva.

Massime di principio

  • Nel regime delle società di comodo, il meccanismo presuntivo legale di non operatività è applicabile solo se risultano integrati i presupposti temporali previsti dalla legge; in difetto, l'Amministrazione non può limitarsi al test legale ma deve dimostrare la non operatività con ulteriori elementi probatori, anche indiziari.
  • L'interpello disapplicativo previsto dalla disciplina delle società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né preclude al contribuente la piena difesa in giudizio contro l'avviso di accertamento successivo.
  • La contribuente può sempre contestare in sede contenziosa la quantificazione del maggior reddito operata dall'Ufficio e provare l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento; tuttavia, quando il meccanismo presuntivo non sia utilizzabile per difetto dei presupposti di legge, l'onere di provare la natura di comodo grava sull'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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