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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17879/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva accolto il riesame proposto da ERCAV s.r.l. avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio (10/11/2017). Il PM deduceva violazione di legge (richiamando gli artt. 258, 262, 324 e 591 c.p.p.) sostenendo che l'istanza di riesame fosse inammissibile per carenza di interesse: secondo la ricostruzione del PM, i beni (supporti informatici) erano stati restituiti previa estrazione di copie forensi, perciò ERCAV non avrebbe un interesse concreto ed attuale alla impugnazione ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite (n. 40963/2017). Si censurava inoltre, in via generica, l'erroneità del mezzo impugnatorio (argomento non sviluppato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il Collegio ha ritenuto condivisibili le motivazioni del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto a ERCAV un interesse concreto e attuale al riesame: la società era titolare della quasi totalità dei supporti sequestrati e aveva allegato la presenza di dati professionali riservati; la restituzione dei supporti dopo estrazione di copie forensi non esclude automaticamente l'interesse alla tutela della disponibilità esclusiva del patrimonio informativo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza (Rizzo e Sezioni Unite Andreucci) ma ha precisato che quell'indirizzo non impone una regola astratta e rigida: quando i dispositivi sono nella disponibilità esclusiva del titolare e destinati a contenere dati personali e riservati, è sufficiente un'adeguata allegazione della presenza di tali dati per fondare l'interesse al riesame. La Corte ha inoltre ritenuto che il motivo relativo alla scelta del mezzo di impugnazione fosse generico e non pertinente nel caso concreto.

Norme richiamate

  • artt. 258, 262, 324, 591 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la decisione del Tribunale: il PM sostiene che la normativa impedirebbe l'impugnazione per mancato interesse dopo restituzione dei supporti; la Corte però ha valutato che, alla luce della giurisprudenza, l'interesse deve essere valutato concretamente caso per caso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamiamo la limitazione dei motivi ammessi in cassazione per le parti che impugnano: nel ricorso il PM ha formulato i motivi nei limiti di tale disposizione.

  • Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015 (Rizzo)

    Sez. 6 n. 24617 del 24/02/2015

    Ha affermato che la copia forense e la moltiplicazione del dato non sempre si identificano con la restituzione del bene e che può sussistere interesse ad impugnare quando la disponibilità esclusiva del dato risulta lesiva; da questa pronuncia deriva la necessità di verificare l'interesse concreto.

  • Sez. U., n. 40963 del 20/07/2017 (Andreucci)

    Sez. U. n. 40963 del 20/07/2017

    Ha precisato che, anche dopo la restituzione del supporto informatico, può permanere interesse ad impugnare il sequestro per la tutela della disponibilità esclusiva del patrimonio informativo; tuttavia tale interesse deve essere concreto, attuale e specificamente allegato se non desumibile dagli atti.

  • Corte EDU, Saber c. Norvegia, 17/12/2020

    Corte EDU, Saber v. Norway, 17/12/2020, n. 459/18

    La giurisprudenza europea ricorda che il sequestro di smartphone e l'estrazione dei dati implicano un'ingerenza nel diritto alla corrispondenza e alla riservatezza (art. 8 CEDU), richiedendo adeguate garanzie proceduralmente.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un sequestro di supporti informatici dopo la restituzione dei dispositivi non è automaticamente escluso dalla mera estrazione di copie forensi; va valutato caso per caso.
  • Quando il richiedente è titolare esclusivo dei supporti e i dispositivi sono destinati a contenere dati professionali o personali sensibili, è sufficiente una allegazione credibile della presenza di tali dati per fondare l'interesse concreto al riesame.
  • Se dalla documentazione di riesame emerge chiaramente la natura e la titolarità dei dati sequestrati, non è necessaria una prova tecnica preliminare ultronea per sostenere l'interesse all'impugnazione.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale: in situazioni dubbi la parte deve fornire elementi specifici e non generiche asserzioni.
  • I vizi formali del decreto di sequestro (mancata motivazione dei singoli beni, carenza del nesso con i reati contestati, violazione del principio di proporzionalità e di specificazione degli oggetti) possono giustificare l'annullamento anche se i supporti sono stati in parte restituiti dopo copia forense.
  • In prospettiva pratica, chi subisce un sequestro di supporti informatici dovrebbe documentare la titolarità e la natura riservata dei dati e, se necessario, chiedere al giudice chiarimenti su cosa sia stato copiato per valutare l'opportunità del riesame o di rimedi alternativi.

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