Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34734/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.I.P. del Tribunale di Palermo, con decreto del 25 marzo 2026, aveva disposto il sequestro preventivo di un’area di circa 60 mq all’interno di un esercizio commerciale di Palermo, appartenente alla società rappresentata dal ricorrente. Il ricorrente, indagato e legale rappresentante e socio unico della società proprietaria, aveva presentato istanza di riesame ex art. 322 c.p.p. senza che il difensore fosse munito di procura speciale rilasciata per agire nell’interesse della persona giuridica. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 13 aprile 2026 aveva dichiarato inammissibile l’istanza per difetto di legittimazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, poiché il sequestro riguardava beni della società nell’ambito dell’indagine a carico del suo legale rappresentante, non vi sarebbe stata una distinzione effettiva tra indagato e terzo interessato e il mandato difensivo conferito dal legale rappresentante avrebbe dovuto consentire la proposizione del riesame anche nell’interesse della società. Ha inoltre sostenuto che, non essendo stata adottata nei termini una decisione ai sensi dell’art. 324 c.p.p., l’annullamento dell’ordinanza avrebbe dovuto comportare la caducazione del decreto di sequestro.

La decisione

La Corte di cassazione, con decisione del 16 luglio 2026, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ribadito che l’indagato, anche quando sia contemporaneamente legale rappresentante e socio unico della società proprietaria dei beni sequestrati, non è legittimato a proporre in proprio il riesame nell’interesse della persona giuridica: è necessaria una specifica procura speciale al difensore. È stata quindi confermata la correttezza della declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale, in assenza di tale presupposto; la censura sulla conseguente caducazione del sequestro non ha condotto ad alcun annullamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta in difetto di tale indefettibile presupposto di legittimazione.

    L’istanza di riesame del sequestro proposta nell’interesse della persona giuridica richiede che il difensore sia munito della procura speciale necessaria a rappresentarla; in difetto, l’impugnazione è inammissibile.

  • art. 96 c.p.p.

    Deve pertanto ribadirsi che l'indagato, quand'anche cumuli in sé le qualità di legale rappresentante e socio unico della società proprietaria dei beni sequestrati, non è legittimato a proporre in proprio richiesta di riesame nell'interesse della persona giuridica, occorrendo a tal fine il rilascio di una specifica procura speciale al difensore (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01).

    La coincidenza nella stessa persona delle qualità di indagato, legale rappresentante e socio unico non consente di confondere la posizione processuale personale con quella della società. Per proporre il riesame nell’interesse della persona giuridica il difensore deve ricevere una specifica procura speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 324 c.p.p.

    Afferma che non essendo intervenuta una decisione nei termini di cui all’art. 324 cod. proc. pen. alla cassazione dell’ordinanza impugnata consegua la stessa caducazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palermo.

    La disposizione è riportata come argomento del ricorrente sulla pretesa caducazione del sequestro; la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione.

Massime di principio

  • L’indagato che sia anche legale rappresentante e socio unico della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro non può proporre in proprio il riesame nell’interesse della persona giuridica: il difensore deve essere munito di specifica procura speciale conferita per tale interesse.
  • La coincidenza delle persone fisiche che agiscono per sé e quali organi della società non elimina la distinzione tra la posizione processuale dell’indagato e quella della persona giuridica terza interessata dal sequestro.
  • La mancanza della specifica procura speciale richiesta per agire nell’interesse della persona giuridica determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.