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Sentenza

Sentenza del 13/10/2022 n. 4458 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro - Mutuo concesso ai dipendenti - Onerosità fondata sul TUS - Tasso pari allo "0,00%" - Ininfluenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale di una cessione di crediti pro solvendo fatta a garanzia di una apertura di credito: l'Ufficio aveva ritenuto la cessione autonoma e fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. a) DPR 633/1972, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota 0,5% ex Tariffa parte I DPR 131/1986). Il ricorrente sosteneva invece la strumentalità/accessorietà della cessione rispetto all'operazione di finanziamento (soggetta a IVA) e quindi l'applicabilità dell'imposta fissa di registro secondo il principio di alternatività (art. 40 DPR 131/1986). In primo grado la CTP di Roma aveva accolto il ricorso; l'Agenzia proponeva appello.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato. Il giudice d'appello ha confermato che la cessione dei crediti era funzionalmente e strumentalmente collegata all'apertura di credito (per euro 3.280.000,00) e pertanto va valutata con riferimento all'operazione nel suo complesso; non può quindi essere assimilata a un negozio autonomo soggetto a registrazione proporzionale. La censita proposta alternativa di esenzione totale è stata ritenuta motivo nuovo e non esaminata. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese (euro 8.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, parte prima, art. 6

    L'Ufficio aveva invocato l'applicazione dell'imposta proporzionale (0,5%) per la cessione ritenuta autonoma; il giudice ha ritenuto che tale applicazione non sia corretta se la cessione è accessoria a un'operazione soggetta a IVA.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 20

    Principio richiamato che impone di guardare alla natura intrinseca e all'operazione complessiva posta in essere dalle parti: atti strumentali vanno valutati congiuntamente all'operazione principale.

  • DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 40

    Principio di alternatività tra imposta fissa e imposta proporzionale: se l'operazione rientra nel campo IVA e quindi nell'imposta fissa di registro, non si applica la registrazione proporzionale.

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 2, co. 3, lett. a)

    Norma invocata dall'Ufficio per sostenere l'assenza di rilevanza IVA della cessione di crediti; la Corte ha ritenuto che, considerata la strumentalità della cessione rispetto al finanziamento, la qualificazione ai fini IVA va fatta sull'operazione complessiva e non valorizzando la presunta autonomia del negozio di cessione.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 601 - art. 15

    Richiamato in memoria dall'appellato con riferimento a possibili regimi agevolativi/esenzioni; la Corte ha ritenuto la questione non proposta in primo grado e quindi non esaminabile come motivo nuovo.

Massime di principio

  • Per la determinazione del regime fiscale (IVA e imposta di registro) occorre valutare l'operazione nel suo complesso: atti formalmente distinti ma funzionalmente collegati e strumentali a un'unica operazione vanno considerati unitariamente.
  • La strumentalità/accessorietà di una cessione di crediti rispetto a un finanziamento esclude che la cessione sia trattata come negozio autonomo soggetto a registrazione proporzionale; in tali casi prevale la natura dell'operazione principale.
  • La previsione di un tasso (anche pari a 0,00% al momento dell'erogazione) non rende automaticamente il contratto infruttifero o privo di corrispettivo se la misura degli interessi è determinata da criteri oggettivi e collegati a eventi estranei alla volontà delle parti (es. aggiornamento in base al TUS).
  • Non è ammissibile in appello introdurre motivi nuovi che non siano stati dedotti in primo grado; questioni alternative (esenzioni) vanno tempestivamente proposte per essere esaminate.
  • Nel contenzioso tributario prevale l'analisi di sostanza economica sull'astratta tipologia negoziale: la causalità concreta e lo scopo perseguito dalle parti sono determinanti per la qualificazione fiscale.

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