Cassazione Penale, Sentenza n. 43738/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il patrocinio a spese dello Stato concesso a Ruggiero. Il difensore ha censurato la determinazione del reddito di riferimento operata dal giudice, sostenendo che il reddito del nucleo familiare doveva essere individuato sull'annualita 2021 (per la quale, secondo la difesa, era maturato l'obbligo e non era scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione) e non sul 2020 come ritenuto dal Tribunale.
La decisione
Il ricorso e stato rigettato. Il giudice ha confermato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, l'ultima dichiarazione rilevante e quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, e gia scaduto il termine per la presentazione, salvo che dopo tale decorso l'istante abbia effettivamente presentato una nuova dichiarazione, cui allora occorre fare riferimento. Pertanto, poiche l'istanza era stata depositata il 5/7/2022 quando non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione relativa al 2021 e il Ruggiero non aveva presentato quella dichiarazione, il riferimento ai redditi del 2020 e risultato corretto. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ultima dichiarazione cui ancorare il parametro reddituale e quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio, risulta gia scaduto il termine di presentazione; solo se, dopo tale scadenza, l'istante ha materialmente presentato una nuova dichiarazione, quest'ultima deve essere presa a riferimento. L'interpretazione mira a garantire certezza e parita degli adempimenti e a evitare riferimenti a dichiarazioni per le quali non sia ancora maturato l'obbligo di presentazione.
Massime di principio
- Per il patrocinio a spese dello Stato si considera come riferimento il reddito risultante dall'ultima dichiarazione per la quale, al momento della domanda, il termine di presentazione e gia scaduto.
- Se dopo la scadenza del termine l'istante ha effettivamente presentato una nuova dichiarazione, quella nuova prevale e deve essere considerata.
- Non e ammesso fare riferimento a dichiarazioni relative ad annualita per le quali non e ancora maturato l'obbligo di presentazione al momento della domanda.
- Chi chiede il patrocinio dovrebbe allegare la piu recente dichiarazione effettivamente presentata o, se non possibile, essere consapevole che sara preso a riferimento il reddito per l'ultimo anno con termine gia scaduto.
- In caso di dubbi sul periodo di riferimento e opportuno compiere l'adempimento fiscale piu aggiornato prima di depositare l'istanza ovvero fornire documentazione probante la nuova dichiarazione per evitare la revoca del beneficio.
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