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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18332/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma: (1) contestazione della mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. (anche in forma putativa) in relazione all'assoluzione per detenzione di stupefacente; (2) richiesta di derubricazione del reato di lesioni da aggravato (art. 581/590) ad art. 590 per mancanza di volontarietà; (3) censura per presunto bis in idem tra l'aggravante delle lesioni commesse a danno di pubblico ufficiale e il reato di resistenza (art. 337); (4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante incensuratezza e scarsa offensività; (5) e (6) impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., per presunta incompatibilità con la sospensione condizionale della pena (alla quale l'imputato avrebbe rinunciato) e per adeguamento della disciplina nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla scriminante (primo motivo, inammissibile per non essere stato dedotto in appello), alla derubricazione delle lesioni (secondo motivo, manifestamente infondato), e al bis in idem tra aggravante e resistenza (terzo motivo, manifestamente infondato, con richiamo alla giurisprudenza che considera l'aggravante come elemento specializzante non assorbibile). Il quarto motivo sulle attenuanti generiche è stato ritenuto generico e quindi inammissibile. I motivi concernenti le sanzioni sostitutive (quinto e sesto) sono stati invece accolti: la Corte ha ritenuto che il divieto previsto dall'art. 61-bis (introdotto in epoca successiva) non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, in forza dell'art. 2 cod. pen., va applicata la norma più favorevole; di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive e la causa è rinviata a diversa Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio su tale punto. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 393-bis cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come scriminante (anche putativa); la Corte ha rilevato che il motivo è inammissibile perché non sollevato in appello e quindi non è stato esaminato nel merito.

  • art. 590 cod. pen.

    Invocato dal ricorrente per la derubricazione delle lesioni; la Corte ha ritenuto la richiesta manifestamente infondata alla luce delle risultanze probatorie (plurime testate e lesioni compatibili) e ha confermato la qualificazione come lesioni aggravate.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma del reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che l'aggravante delle lesioni a pubblico ufficiale non sia assorbita dal reato di resistenza.

  • art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. (circostanza aggravante)

    La Corte ha affermato, in linea con la più recente giurisprudenza, che tale aggravante introduce un elemento specializzante riferito alla particolare categoria di officeso (pubblico ufficiale) e non è assorbita dalla fattispecie di resistenza.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma sulle sanzioni sostitutive evocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della Corte d'appello sul luogo di applicazione della sanzione sostitutiva fosse errata in ragione dell'orientamento giurisprudenziale sul regime transitorio e della norma più favorevole.

  • art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689 (modificato dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    La modifica ha introdotto un divieto di applicare sanzioni sostitutive quando è concessa la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che tale divieto non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della modifica, per cui non può essere applicato retroattivamente.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato per il principio della retroattività della norma più favorevole: applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore del divieto, imponendo l'applicazione della disciplina più favorevole all'imputato rispetto alla novella sfavorevole.

  • art. 545-bis cod. proc. pen. (modificato dall'art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3)

    Citato nella motivazione per precisare che la modifica non ha disciplinato i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive, quindi non ha inciso sulla regola dell'alternatività in modo da impedire l'applicazione della norma più favorevole per i fatti anteriori.

  • Cass. Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022 (Cevallos)

    Giurisprudenza richiamata a supporto della tesi secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 576 n.5-bis non è assorbita dalla resistenza e rappresenta un elemento specializzante.

  • Cass. Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024 (Tronco)

    Precedente recente utilizzato per affermare che il divieto introdotto dall'art. 61-bis non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della riforma e che, per il principio di diritto sostanziale, va applicata la norma più favorevole (art. 2 cod. pen.).

Massime di principio

  • Le eccezioni di scriminante o difese particolari devono essere tempestivamente sollevate nelle fasi processuali previste (es. in appello); se non dedotte sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione.
  • Per la derubricazione di lesioni la Corte richiede valutazioni probatorie solide: la mera affermazione di causalità accidentale non basta se le testimonianze e le certificazioni mediche indicano plurime e compatibili condotte lesive.
  • L'aggravante per lesioni a pubblico ufficiale (art. 576 n.5-bis) è considerata elemento specializzante e non viene generalmente assorbita nel reato di resistenza; dunque può concorrere con quest'ultimo salvo diverso orientamento giuridico specifico.
  • Le circostanze attenuanti generiche sono di natura discrezionale e non spettano automaticamente all'incensurato; il giudice di merito deve motivare l'eventuale attribuzione o rifiuto sulla base della personalità e del comportamento dell'imputato.
  • Qualora una norma sfavorevole sia stata introdotta dopo la commissione del fatto, va applicata la norma più favorevole secondo l'art. 2 cod. pen.: divieti introdotti successivamente (es. su sanzioni sostitutive) non devono essere applicati retroattivamente ai fatti anteriori.
  • Se la Corte di merito esclude una sanzione sostitutiva appellandosi a normativa introdotta successivamente ai fatti, la Cassazione potrà annullare e rinviare per nuova valutazione secondo la normativa più favorevole all'imputato.

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