Ordinanza n. 2668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto il ricorso di primo grado contro un provvedimento fondato su un quadro indiziario di possibile condizionamento mafioso
Esito
Favorevole al resistente (imprenditore)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso del titolare di un’impresa individuale e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il provvedimento amministrativo contestato si fondava sulla rassegna di rapporti parentali ritenuti indizianti e su precedenti penali riferibili all’ambito familiare o relazionale dell’impresa. Il TAR aveva ritenuto insufficiente tale quadro, anche in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti e della mancata evidenziazione delle concrete ricadute gestorie dei rapporti indicati come controindicati. Il Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendone implicitamente l’erroneità e chiedendone la sospensione cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’impianto indiziario apparisse fondato sulla sola rassegna dei rapporti parentali, senza adeguata considerazione della forte risalenza nel tempo dei precedenti penali e senza l’indicazione delle ricadute gestorie concrete di tali rapporti. Ha inoltre considerato plausibile, e non di per sé sintomatico di un’infiltrazione, l’inquadramento nell’organico aziendale della persona interessata a otto anni dalla scarcerazione per fine pena, potendo tale circostanza inserirsi in un disegno di reinserimento sociale. Non sono stati quindi ravvisati prima facie profili di fondatezza dell’appello tali da giustificare la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare e consente la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata; nel caso concreto, la domanda cautelare del Ministero è stata respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella decisione.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere accordata quando, a una sommaria cognizione, l’appello non presenti prima facie profili di fondatezza.
- Un quadro indiziario fondato su rapporti parentali ritenuti controindicati deve essere accompagnato dalla valutazione della risalenza temporale dei precedenti e dall’indicazione delle concrete ricadute dei rapporti sulla gestione dell’impresa; la mera rassegna dei legami familiari non è sufficiente.
- L’inserimento nell’organico aziendale di una persona già detenuta, avvenuto molti anni dopo la scarcerazione per fine pena, può plausibilmente essere espressione di reinserimento sociale e non costituisce, isolatamente considerato, elemento sintomatico di condizionamento illecito.
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