Cassazione Penale, Ordinanza n. 09084/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che, in sede esecutiva, aveva disposto la revoca di un indulto già concesso in relazione a una precedente condanna per bancarotta fraudolenta documentale e aveva negato il riconoscimento della continuazione tra quella condanna e una successiva condanna per un identico titolo di reato. Sosteneva, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione: da un lato perché la revoca dell'indulto sarebbe stata disposta nonostante la nuova condanna fosse a pena non superiore a due anni; dall'altro perché il diniego della continuazione si sarebbe fondato su elementi non decisivi, quali distanza temporale, diversità dei luoghi e dei complici, senza valorizzare omogeneità dei fatti, modalità esecutive e finalità unitaria. Con memoria successiva proponeva inoltre un motivo aggiunto, insistendo sull'omessa valutazione degli elementi emergenti dalle sentenze di merito e lamentando anche la pretesa erronea assegnazione del ricorso alla settima sezione per supposta inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata e aspecifica la censura sulla revoca dell'indulto, perché la norma applicabile prevede la revoca di diritto quando, entro il termine di legge, il beneficiario commette un altro delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, condizione ravvisata nel caso di specie. Ha poi ritenuto manifestamente infondata anche la doglianza sul diniego della continuazione, rilevando che l'ordinanza impugnata aveva invece esaminato approfonditamente le due sentenze e aveva escluso l'unicità del disegno criminoso in ragione della notevole distanza temporale, della distanza spaziale, delle diverse modalità esecutive e della non plausibilità di una programmazione unitaria del secondo fatto già al momento del primo. È stata inoltre applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, legge n. 241/2006
indulto è revocato di diritto se, nel termine di legge, il beneficiario commette un altro delitto non colposo per cui riporti una condanna «a pena detentiva non inferiore a due anni»
La revoca dell'indulto opera automaticamente quando il beneficiario, entro il termine previsto, commette un ulteriore delitto non colposo e riporta una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni; nel caso concreto tale presupposto risultava integrato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in mancanza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea
La continuazione richiede una verifica concreta e complessiva degli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso; la presenza di singoli indici non basta se il secondo reato appare frutto di una determinazione estemporanea e non già programmato fin dall'inizio.
Massime di principio
- La revoca dell'indulto è dovuta di diritto quando il beneficiario, entro il termine previsto dalla legge, commette un ulteriore delitto non colposo e subisce per esso una condanna a pena detentiva non inferiore alla soglia legale.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- Il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario già presente, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo reato; non è sufficiente la mera omogeneità dei reati o l'esistenza di alcuni indici favorevoli isolatamente considerati.
- La notevole distanza temporale tra i fatti, la diversità dei luoghi, delle modalità esecutive e dei partecipi possono legittimamente escludere l'unicità del disegno criminoso quando rendano non plausibile la programmazione originaria del reato successivo.
- In sede di legittimità, la valutazione di merito sulla continuazione è censurabile solo se mancante, illogica o meramente apparente; non quando il giudice abbia svolto una verifica approfondita e coerente degli indici rilevanti.
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