Cassazione Civile, Ordinanza n. 04826/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con i quali l'amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori IRES, IVA e IRAP. La sentenza di appello aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. In Cassazione erano stati proposti ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ricorso incidentale della società. Successivamente la società ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, deducendo di aver presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e di aver versato quanto dovuto, depositando la relativa documentazione.
La decisione
La Corte prende atto della definizione agevolata della controversia fiscale: rileva che, ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento comporta l'estinzione del processo con ordinanza quando sia stata fissata l'adunanza. Poiché la contribuente ha documentato domanda e pagamento, il giudizio viene dichiarato estinto. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte aggiunge che non ricorrono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, poiché la misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non è estensibile in via analogica.
Norme richiamate
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 197
le controversie definibili non sono sospese ... il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare ... copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La Corte la interpreta nel senso che il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento integra il presupposto processuale per la sospensione e, successivamente, per la chiusura della controversia secondo il regime speciale della sanatoria.
L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione
La Corte applica la norma ritenendo che, avvenuto il deposito documentale richiesto, il giudizio debba essere dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio.
Contributo unificato
La Corte afferma che il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione per definizione agevolata, perché la sua applicazione è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Cass. 18 gennaio 2022, n. 1420
Richiamata a sostegno del principio per cui il doppio contributo unificato, essendo misura lato sensu sanzionatoria, non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi della L. n. 197/2022, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento degli importi dovuti determina la declaratoria di estinzione del processo pendente.
- La disciplina speciale della definizione agevolata prevale sulla prosecuzione del giudizio e consente la chiusura della lite in ogni stato e grado, con provvedimento del giudice investito della decisione.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica al caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la previsione è limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non tollera interpretazioni estensive o analogiche.
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