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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00707/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. perché proposto personalmente dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. A seguito dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Ancona che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione da lei proposta. Il ricorso per cassazione è stato però presentato personalmente dalla parte, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte di legittimità ha rilevato che, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro qualsiasi provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da difensore cassazionista, a pena di inammissibilità. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e applicato le conseguenze economiche di legge.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    richiamato, insieme all'art. 613 c.p.p., per affermare che il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte dopo la riforma del 2017

  • art. 613 c.p.p.

    richiamato per stabilire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    utilizzato per dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento non è proponibile personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è proposto in violazione del requisito di sottoscrizione da parte di difensore cassazionista, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se emergono profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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