Cassazione Civile, Ordinanza n. 24120/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel procedimento incidentale ex art. 391-bis c.p.c. è stata chiesta la correzione di un errore materiale contenuto nell'intestazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 35120/2023, nella parte in cui era erroneamente indicata come difensore della Città Metropolitana di Catania un'avvocata che era stata sostituita nel corso del giudizio da altro difensore. La richiesta mirava a rettificare l'intestazione dell'ordinanza affinché fosse riportato il nominativo del nuovo procuratore della parte pubblica. I resistenti non hanno impedito l'esame dell'istanza, e la Corte ha verificato che l'errore riguardava un mero dato formale dell'intestazione, non il contenuto decisorio.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione d'ufficio dell'errore materiale nell'intestazione dell'ordinanza n. 35120/2023, stabilendo che, al posto del nome dell'avvocata erroneamente indicata come difensore della Città Metropolitana di Catania, debba leggersi il nome dell'avvocato subentrato nel patrocinio. Ha inoltre ordinato l'attuazione della correzione da parte della cancelleria ai sensi dell'art. 196-quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
Norme richiamate
Consente la correzione di errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione, quando l'inesattezza sia meramente formale e sia agevolmente rettificabile.
art. 196-quinquies, ultimo comma, disp. att. c.p.c.
Viene richiamato per l'attuazione materiale della correzione da parte del cancelliere.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'intestazione di un provvedimento può essere corretto quando riguardi un dato meramente formale, come l'indicazione del difensore, e risulti documentalmente che la parte era nel frattempo assistita da altro procuratore.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., la Corte può disporre la rettifica d'ufficio del provvedimento impugnato senza incidere sul contenuto decisorio della precedente ordinanza.
- La correzione è ammissibile quando la difformità tra il testo del provvedimento e la realtà processuale sia obiettivamente verificabile dagli atti e non richieda una nuova valutazione del merito.
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