Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27083/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un"iscrizione ipotecaria eseguita dall"agente della riscossione, contro la quale la contribuente aveva proposto ricorso davanti alla CTP, poi respinto. La contribuente aveva quindi proposto appello, notificandolo nel 2015 a mezzo posta tramite un operatore postale privato privo del titolo abilitativo richiesto per le notifiche di atti giudiziari nel periodo considerato. La CTR della Puglia aveva dichiarato inammissibile l"appello ritenendo la notifica inesistente, perché effettuata da soggetto non abilitato ai sensi dell"art. 4 d.lgs. 261/1999. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell"art. 4 d.lgs. 261/1999, della direttiva 2008/6/CE e della disciplina introdotta dalla l. 124/2017, sostenendo che la notifica non fosse inesistente ma soltanto nulla e comunque sanata dalla costituzione degli appellati; ha inoltre prospettato la responsabilità dei magistrati che avevano dichiarato l"inammissibilità. Con il secondo motivo ha sollevato questioni di merito della pretesa tributaria; con il terzo ha censurato il capo sulle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la qualificazione della notifica come inesistente: la notificazione dell"appello eseguita tramite operatore postale privato privo di licenza era nulla e non inesistente, e la nullità era sanata dalla costituzione delle controparti ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio. Tuttavia, ai fini della tempestività dell"impugnazione, la sanatoria non basta: occorre verificare se dagli atti emerga che l"atto sia pervenuto al destinatario entro il termine di decadenza. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che dall"avviso di ricevimento risultava la ricezione dell"atto entro il termine utile, sicché l"appello non poteva essere dichiarato tardivo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni di merito mai esaminate dalla CTR, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità dell"appello; il terzo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese dell"intero processo.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    Nel periodo considerato la notificazione di atti giudiziari tramite operatore postale privato privo di titolo abilitativo non è inesistente, ma nulla; la questione della validità va letta alla luce del regime di liberalizzazione del servizio postale e della successiva disciplina del 2017.

  • direttiva 2008/6/CE

    È richiamata come fondamento del quadro di liberalizzazione del settore postale, rilevante per valutare la possibilità per operatori postali privati di svolgere notificazioni.

  • l. 124/2017

    È indicata come disciplina che ha introdotto un nuovo regime per le notificazioni tramite operatori postali, distinto dal regime precedente.

  • art. 327 c.p.c.

    È usato come termine finale per la verifica della tempestività dell"appello, in assenza di un termine breve risultante dagli atti.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato privo del necessario titolo abilitativo, nel regime intermedio tra liberalizzazione del servizio postale e riforma del 2017, è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione del destinatario ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, ma tale sanatoria non elimina i problemi di tempestività dell"impugnazione.
  • Quando la notifica dell"impugnazione è eseguita senza certezza legale della data di consegna all"operatore, la tempestività deve risultare dagli atti di causa, in particolare dalla prova che l"atto sia pervenuto al destinatario entro il termine di legge.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente come inesistente una notifica in realtà nulla e sanata, la declaratoria di inammissibilità dell"impugnazione va cassata con rinvio per l"esame dell"appello nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.