Cassazione Penale, Ordinanza n. 39042/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado dell'imputato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale. Avverso tale decisione l'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava, da un lato, la ritenuta qualifica di amministratore di fatto, sostenendo che la motivazione sul punto fosse erronea; dall'altro, la valutazione delle dichiarazioni rese da una teste, contestando l'apprezzamento della sua attendibilità e chiedendo una diversa lettura del materiale probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica e quindi indeducibile la doglianza sulla qualifica di amministratore di fatto, perché non si confrontava con i plurimi elementi valorizzati dalla sentenza impugnata a fondamento dell'esercizio in fatto delle funzioni gestorie. Ha poi dichiarato indeducibile la censura sulla testimonianza, perché mirava a una diversa valutazione della prova, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con gli elementi posti a base della decisione impugnata; in mancanza, la censura è generica e indeducibile.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
In sede di legittimità è precluso sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito o sindacare la tenuta logica della decisione mediante modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o non correlata agli elementi decisivi valorizzati dal giudice di merito è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente denuncia di vizio di motivazione, solleciti una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La contestazione della qualifica di amministratore di fatto richiede di misurarsi con gli indici fattuali posti a fondamento della decisione; la mera negazione della qualifica, senza confronto con tali elementi, non integra un motivo deducibile.
- La censura sulla valutazione di una testimonianza è inammissibile quando mira esclusivamente a ottenere un rivalutazione dell'attendibilità del teste, attività riservata al giudice di merito.
Come è indicizzato
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