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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17439/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha qualificato il ricorso per cassazione come opposizione contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione in tema di indulto e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari, giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. Non vi è stata una decisione nel merito sulla legittimità della revoca dell'indulto.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannata)

La controversia

La decisione riguarda l'impugnazione proposta avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva revocato il beneficio dell'indulto già concesso a una persona condannata con precedente ordinanza del GUP presso il Tribunale di Bari. Il ricorso era formalmente diretto contro il provvedimento di revoca del beneficio in sede esecutiva. La Corte di cassazione rileva però che, contro il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione in materia di applicazione dell'indulto, sia quando sia stato emesso de plano ex art. 667, comma 4, c.p.p., sia quando sia stato adottato irritualmente in forma camerale ex art. 666, comma 3, c.p.p., l'unico rimedio previsto è l'opposizione e non il ricorso per cassazione. Di conseguenza, il ricorso deve essere riqualificato come opposizione, con trasmissione degli atti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di indulto può essere adottato de plano; contro di esso il rimedio è l'opposizione, non il ricorso per cassazione.

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    Anche se il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente proceduto nelle forme dell'udienza camerale, il mezzo di impugnazione resta l'opposizione e non il ricorso per cassazione.

  • art. 667 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina del procedimento esecutivo e del relativo rimedio oppositivo contro i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina camerale del giudizio esecutivo e la conseguente struttura delle impugnazioni esperibili.

Massime di principio

  • Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di applicazione dell'indulto non è ammesso ricorso per cassazione, essendo previsto il solo rimedio dell'opposizione.
  • La previsione del rimedio oppositivo opera sia quando il provvedimento sia stato adottato de plano, sia quando il giudice dell'esecuzione abbia utilizzato in modo irrituale le forme camerali.
  • Se un ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento per il quale la legge prevede l'opposizione, l'impugnazione va riqualificata come opposizione e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.
  • In sede esecutiva, la correttezza del mezzo di impugnazione è tema preliminare e assorbente rispetto al merito della revoca o concessione del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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