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Sentenza

Sentenza n. 2710/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: In ottemperanza, determinazione di conferma dell’aggiudicazione a Multiservice S.r.l., adottata dopo la rinnovata verifica di anomalia; in via subordinata, domanda di annullamento anche del parere del RUP e della precedente determinazione di aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 2670/2025, che aveva annullato la precedente verifica di congruità dell’offerta di Multiservice per difetto di istruttoria e motivazione e aveva dettato specifiche prescrizioni per la riedizione del potere. Ha dedotto che la nuova determinazione n. 30 del 2 marzo 2026, pur preceduta da ulteriori richieste istruttorie, non avrebbe dato effettiva esecuzione al giudicato: non sarebbe stata verificata l’incidenza complessiva e pluriennale degli incentivi contributivi, inclusa la cessazione di alcuni benefici e la loro effettiva spettanza ai singoli lavoratori; sarebbero stati azzerati gli oneri previdenziali per lavoratori non beneficiari delle relative agevolazioni; non sarebbero stati computati o verificati i costi delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, né la disciplina del lavoro supplementare prevista dal contratto collettivo richiamato dalla lex specialis; sarebbe mancata una controverifica analitica dei costi e del monte ore. La ricorrente ha inoltre sostenuto che i costi effettivi della manodopera superassero sensibilmente quelli dichiarati, prospettando differenze di € 51.322,70 o, considerando le maggiorazioni, di € 74.410,70 e, nella ricostruzione complessiva, un costo superiore di circa € 99.830,50, non coperto dall’utile dichiarato di € 15.000. Ha contestato anche lo scostamento tra le 46.176 ore offerte e le 46.300 risultanti dagli atti di gara e la mancata verifica dell’offerta della seconda classificata. ATM e Multiservice hanno eccepito che le censure riguardassero la legittimità del nuovo esercizio del potere, da far valere con il rito ordinario, non l’ottemperanza; hanno sostenuto che il giudicato imponesse una nuova istruttoria, non l’esclusione dell’aggiudicataria, e che il RUP avesse acquisito dati individualizzati e documentazione sugli sgravi, sui costi e sulle ore. In subordine hanno contestato nel merito i conteggi della ricorrente e la pretesa inderogabilità dei valori tabellari e del monte ore.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda principale di ottemperanza e ha dichiarato nulla la determinazione n. 30/2026 per violazione del giudicato della sentenza n. 2670/2025. Ha riconosciuto che la nuova istruttoria aveva acquisito dati individualizzati sui lavoratori beneficiari degli sgravi e sulle relative decorrenze, superando alcune delle carenze precedentemente rilevate, ma ha constatato che l’amministrazione non aveva svolto le verifiche conformative decisive. In particolare, non aveva comparato numericamente gli sgravi destinati a cessare con la progressiva incidenza della decontribuzione Sud; non aveva verificato le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, pur trattandosi di prestazioni ordinarie e prevedibili secondo il capitolato; aveva omesso di valutare l’applicazione del contratto collettivo indicato dalla gara e la sostenibilità del costo del lavoro supplementare secondo tale disciplina; non aveva effettuato una controverifica numerica trasparente e verificabile dei rilievi analitici della ricorrente, tenuto conto dello scostamento dai valori tabellari e dell’utile contenuto; né aveva approfondito la congruità del monte ore. Il generico richiamo del parere del RUP alla documentazione dell’aggiudicataria non soddisfaceva le prescrizioni del giudicato. Non è stata fissata la penalità richiesta, perché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta sufficiente; è stato nominato il Responsabile del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, con termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza per dare esecuzione al giudicato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Per quanto precede, la domanda di ottemperanza proposta in via principale va accolta e deve essere dichiarata la nullità della determinazione di ATM n. 30/2026, in quanto adottata in violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 2670 in data 16 settembre 2025.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può dichiarare la nullità dell’atto amministrativo che viola i precetti conformativi del giudicato e disporre le misure necessarie a garantirne l’esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata, tanto più quando la sostenibilità economica dell’offerta si fondi su misure agevolative per loro natura soggette a condizioni, limiti e orizzonti temporali determinati.

    Il principio di risultato non consente di prescindere da un’istruttoria effettiva e proporzionata sulla sostenibilità dell’offerta, specialmente quando questa dipenda da agevolazioni soggette a requisiti, limiti e durata determinati.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    I principi indicati, infatti, non esonerano la stazione appaltante dall’obbligo di un’istruttoria effettiva e proporzionata, tanto più quando la sostenibilità economica dell’offerta si fondi su misure agevolative per loro natura soggette a condizioni, limiti e orizzonti temporali determinati.

    Il principio di fiducia non amplia la discrezionalità fino a consentire valutazioni prive di adeguato supporto documentale; l’amministrazione deve verificare in modo effettivo e proporzionato le giustificazioni dell’offerta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza annulla una verifica di anomalia e prescrive specifici accertamenti per la riedizione del potere, la nuova valutazione deve rispettare tali precetti conformativi; l’acquisizione di ulteriore documentazione non è sufficiente se l’amministrazione omette di esaminare effettivamente i profili indicati dal giudicato.
  • Se la sostenibilità di un’offerta dipende da incentivi contributivi, la stazione appaltante deve verificarne la spettanza concreta per i singoli lavoratori, i limiti e la durata, nonché l’incidenza complessiva sul costo della manodopera lungo l’intero periodo contrattuale, considerando anche la cessazione di altri benefici.
  • Quando il capitolato prevede ordinariamente prestazioni notturne e festive, i relativi costi e le maggiorazioni devono essere considerati nella verifica di congruità dell’offerta e non possono essere trattati come componenti meramente eventuali.
  • In presenza di rilievi analitici e di uno scostamento significativo dai valori tabellari, la stazione appaltante deve svolgere una controverifica numerica trasparente e verificabile, valutando le maggiorazioni per lavoro supplementare secondo la disciplina collettiva pertinente e approfondendo la congruità del monte ore.
  • Il giudizio di ottemperanza consente di dichiarare nullo l’atto adottato in violazione del giudicato e di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva; la penalità non è necessaria quando la nomina del commissario assicura in tempi ragionevoli il soddisfacimento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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