Cassazione Penale, Ordinanza n. 24183/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione sul merito della responsabilità penale non è stata riformata: resta ferma la condanna per lesioni personali aggravate e il diniego della pena sostitutiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea per lesioni personali aggravate. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., sostenendo in sostanza che la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano già motivato in modo logico e adeguato sull'impossibilità di procedere alla sostituzione della pena, facendo corretta applicazione dei relativi criteri giuridici.
Norme richiamate
La pena detentiva può essere sostituita solo se ricorrono i presupposti valutati dal giudice di merito; nel caso concreto la motivazione sul diniego è stata ritenuta логica e adeguata.
spese processuali
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cassa delle ammende
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita anche la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sul diniego di una pena sostitutiva è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esponga una motivazione logica e adeguata sulle ragioni ostative alla sostituzione della pena detentiva.
- La richiesta di sostituzione della pena non può essere accolta in cassazione se il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri giuridici pertinenti e la motivazione non presenta vizi rilevanti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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