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Ordinanza

Ordinanza n. 13305/2026 - Roma, Sezione 2T

per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo comportamento dell’Amministrazione, concretizzatosi nell’adozione di atti annullati dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 4298/2024 del 14.05.2024.

Giustizia amministrativa202413840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento amministrativo e atti ministeriali, successivamente annullati dal Consiglio di Stato, con imposizione di misure di messa in sicurezza della falda nel SIN "Orbetello area ex SITOCO"

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'imposizione, mediante decreto ministeriale del 2008, di interventi di messa in sicurezza della falda profonda presso il sito di interesse nazionale. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato che aveva rilevato l'incompletezza dell'istruttoria, per non avere l'amministrazione adeguatamente considerato i contributi della società, nonché la prematurità delle prescrizioni relative alle indagini e alla bonifica. La ricorrente ha dedotto un danno emergente quantificato in euro 2.858.934,00, riferito sia ai costi di studi, analisi, indagini e caratterizzazioni che l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere, sia ai costi di progettazione e avvio dei lavori di messa in sicurezza prescritti. A sostegno ha prodotto l'elenco delle attività svolte e fatture relative alle spese asseritamente sostenute. Il Ministero ha sostenuto che nel 2008 avrebbe potuto sussistere un inquinamento delle falde profonde successivamente venuto meno per fenomeni naturali di dilavamento e diluizione.

La decisione

L'ordinanza non decide nel merito la domanda risarcitoria. Preso atto che il Politecnico di Milano, precedentemente nominato verificatore, non aveva individuato una persona idonea a ricoprire l'incarico, il Collegio ha revocato tale nomina e ha designato quale nuovo organo verificatore il Politecnico di Torino, autorizzando il Rettore a delegare l'incarico a un docente di ruolo almeno di seconda fascia con adeguata competenza in materia di inquinamento del suolo e bonifiche, oppure, in mancanza di professionalità idonee, a un ricercatore. La verificazione dovrà accertare, con riferimento alle sole spese di progettazione e avvio dei lavori prescritti per la bonifica della falda profonda, la pertinenza della documentazione, la congruità e l'ammontare complessivo dei costi, escludendo le voci estranee alla bonifica, superflue o non direttamente riferibili alla ricorrente. Dovrà inoltre valutare il grado di probabilità dell'ipotesi prospettata dal Ministero circa la possibile esistenza nel 2008 di un inquinamento delle falde profonde poi venuto meno per fenomeni naturali di dilavamento e diluizione. Il verificatore dovrà comunicare l'accettazione e il nominativo entro sette giorni, operare nel contraddittorio con le parti, depositare la relazione conclusiva entro novanta giorni dall'inizio delle operazioni e potrà acquisire documenti e informazioni utili. Il Ministero dovrà versare un anticipo sul compenso di euro 3.000,00. La trattazione è stata rinviata dall'udienza del 4 dicembre 2026 al 14 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria per danni derivanti dall'attività amministrativa è ancora da decidere; l'ordinanza dispone attività istruttoria funzionale all'accertamento delle spese e del nesso fattuale rilevante.

  • art. 32 c.p.a.

    La verificazione è disposta quale mezzo di istruzione processuale per acquisire valutazioni tecniche necessarie alla decisione della controversia.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una domanda risarcitoria amministrativa richiede accertamenti tecnici sulla pertinenza, congruità e riferibilità delle spese al comportamento contestato, il giudice può disporre una verificazione, delimitando puntualmente le voci di costo da esaminare ed escludendo quelle estranee, superflue o non direttamente riferibili al ricorrente.
  • La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, alle quali deve essere consentito di fornire informazioni, documenti e osservazioni, anche mediante i rispettivi difensori e consulenti tecnici.
  • Qualora l'organismo verificatore nominato non disponga di una professionalità idonea a svolgere l'incarico, il giudice può revocarne la nomina e designare un diverso organismo dotato delle competenze tecniche necessarie, mantenendo fermi i quesiti istruttori già formulati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeDanno da provvedimento illegittimoBonifiche e siti contaminati
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneAmbiente
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipi di precauzione e prevenzione

Testo integrale

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