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Sentenza

Sentenza del 13/05/2016 n. 9848 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva dichiarato tardivo l'appello dell'Agenzia contro la decisione della C.T.P. di Messina, la quale aveva annullato un avviso di accertamento per maggiore IRPEG relativa al 1992. Il motivo principale riguardava la mancata applicazione della sospensione automatica dei termini di impugnazione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, per le liti fiscali definibili ai sensi della normativa sul condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'economia e delle finanze, poiché dal 1° gennaio 2001 la legittimazione nei giudizi tributari spetta all'Agenzia fiscale competente. Ha invece accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la sospensione dei termini operasse automaticamente, salvo specifica istanza di trattazione presentata dal contribuente nel giudizio di impugnazione. Applicando la sospensione fino al 1° giugno 2004, l'appello notificato il 7 luglio 2005 è stato considerato tempestivo. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla stessa Commissione, in diversa composizione, per esaminare l'appello e regolare le spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 6

    A decorrere dal 1 gennaio 2003, "per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio".

    La sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente per le liti fiscali definibili ai sensi della norma. L'unica eccezione è la presentazione, da parte del contribuente, di una specifica istanza di trattazione riferita al giudizio di gravame; il comportamento tenuto nel precedente grado non è sufficiente a escludere la sospensione del termine per impugnare la relativa sentenza.

  • Decreto-legge n. 355 del 2003, art. 23-decies, convertito dalla Legge n. 47 del 2004

    La disposizione ha prorogato il termine finale della sospensione dei termini processuali prevista per le liti fiscali definibili fino al 1° giugno 2004.

  • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1

    Con l'operatività delle Agenzie fiscali, i rapporti giuridici, i poteri e le competenze in materia tributaria sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Agenzie competenti, comprese le controversie pendenti.

  • Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 1

    Ha stabilito l'operatività delle Agenzie fiscali dal 1° gennaio 2001, determinando il venir meno della legittimazione processuale autonoma del Ministero nelle controversie tributarie successive.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale prevede la sospensione dei termini per impugnare determinate controversie fiscali, la sospensione può operare automaticamente se la lite rientra oggettivamente nell'ambito della norma.
  • L'eventuale esclusione della sospensione deve risultare da una specifica istanza di trattazione riferita al grado di giudizio interessato; non è corretto dedurla automaticamente da iniziative o comportamenti relativi a un precedente grado.
  • Nel calcolo della tempestività di un'impugnazione occorre aggiungere al termine ordinario i periodi di sospensione previsti dalla legge speciale, verificando anche eventuali proroghe normative.
  • Dopo l'istituzione e l'operatività delle Agenzie fiscali, la legittimazione processuale nelle controversie tributarie spetta normalmente all'Agenzia competente e non al Ministero dell'economia e delle finanze.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente il merito della controversia: elimina la decisione processuale errata e rimette il giudizio al giudice di merito, che dovrà esaminare l'impugnazione correttamente.

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