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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34243/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma in appello della condanna per tentato furto di generi alimentari del valore di 62,00 euro, deducendo tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'aggravante per esposizione alla pubblica fede (contestando che vi fosse sorveglianza effettiva che avrebbe impedito il furto); 2) omissione di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per tenuità (contestando che la Corte non abbia valutato adeguatamente i precedenti, i tempi e l'esecuzione delle pene pregresse); 3) vizio di motivazione ex art. 20-bis c.p. relativo al diniego della pena sostitutiva (lamentando che, nonostante la pena concreta irrogata sia minima - 2 mesi - e lo spirito della riforma, si sia rifiutata la sostituzione in ragione dei precedenti senza adeguata motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato i primi due motivi come generici o infondati: è stata confermata la sussistenza dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede (la sola videosorveglianza non esclude l'aggravante se non vi è sorveglianza diretta e idonea a impedire il furto) e ritenuta corretta la valutazione dell'abitualità che ostava al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis (anche per la presenza di reati successivi). Ha invece accolto il terzo motivo: la motivazione del diniego della pena sostitutiva è risultata contraddittoria rispetto alla lievità della pena concreta (2 mesi) e alla funzione rieducativa delle pene sostitutive; la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e ha disposto il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione, con indicazioni sul necessario esame specifico delle prescrizioni e della prognosi rieducativa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o rigettato.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante per il furto di cosa esposta alla pubblica fede sussiste anche in presenza di videosorveglianza quando questa non garantisca un intervento immediato o una sorveglianza continuativa; la mera registrazione non è di per sé idonea a escludere l'aggravante.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per tenuità richiede una valutazione del fatto e della personalità dell'autore; l'abitualità (anche dimostrata da reati successivi) è ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità e deve essere provata con riferimento ai precedenti penali concreti.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Le pene sostitutive sono considerate "vere e proprie" pene e vanno valutate dal giudice della cognizione con continuità rispetto alla determinazione della pena sotto il profilo dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; il diniego della pena sostitutiva richiede motivazione specifica e non può essere automatico in presenza di precedenti.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Il giudice "può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato."

    Per applicare una pena sostitutiva il giudice deve valutare la sua idoneità rieducativa e preventiva nella concreta fattispecie e può imporre prescrizioni; l'esistenza di precedenti non esclude automaticamente la sostituzione se non emerge specificamente la loro inefficacia prognostica rispetto alla rieducazione.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Contiene condizioni ostative all'applicazione di alcune misure sostitutive; è oggetto di dibattito giurisprudenziale se i precedenti penali, da soli, possano costituire motivo ostativo senza altra motivazione concreta.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri direttivi ai fini della determinazione della pena devono essere considerati anche nella valutazione della pena sostitutiva, garantendo coerenza tra la misura inflitta e l'eventuale diniego della sostituzione.

  • art. 27 Cost.

    Richiama la funzione rieducativa della pena come principio costituzionalmente vincolante che il giudice deve tenere presente nella scelta del trattamento sanzionatorio.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma "Cartabia")

    Ha riformato le pene sostitutive rendendole strumenti penalmente autonomi (introduzione art. 20-bis), enfatizzando la loro funzione rieducativa e la necessità di valutazioni motivazionali puntuali da parte del giudice.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 2025

    Conferma che le pene sostitutive devono essere considerate "vere e proprie" pene e che il giudice della cognizione ha il compito di scegliere, in modo motivato, la misura più idonea alla rieducazione e alla prevenzione; la rieducazione non è l'unica finalità ma è imprescindibile.

Massime di principio

  • La sola presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante per esposizione alla pubblica fede: va valutata l'effettiva capacità di sorveglianza e intervento.
  • La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis può essere preclusa dall'abitualità dell'autore; l'abitualità può emergere anche da reati successivi e richiede valutazione puntuale dei precedenti.
  • Il diniego delle pene sostitutive richiede motivazione dettagliata e congruente: il giudice deve comparare la pena concreta inflitta (soprattutto se minima) con l'idoneità delle pene sostitutive e delle prescrizioni a realizzare la rieducazione e a prevenire la recidiva.
  • Nelle decisioni su pene sostitutive il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e dell'art. 58 l. 689/1981 in continuità, valutando sia i precedenti sia le potenzialità concrete delle misure alternative a prevenire la reiterazione.
  • Quando la motivazione risulti contraddittoria (es. pena minima ma rifiuto automatico della sostituzione per i soli precedenti), la decisione è vulnerabile in sede di cassazione e può essere annullata con rinvio per nuovo esame motivato.

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