Sentenza del 21/03/2017 n. 748 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione per revocazione ai sensi del comma 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. - Necessità, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, della sussistenza delle condizioni previste dallo stesso comma 4 dell'art. 395 cod. proc. civ..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché l'errore denunciato non presentava le condizioni richieste dall'art. 395, comma 4, c.p.c. In particolare, non era ravvisabile un errore revocatorio idoneo, riguardante un fatto oggettivamente risultante dagli atti, decisivo e non controverso tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., sostenendo che fosse fondata su un errore di fatto. La revocazione per errore di fatto, tuttavia, è ammissibile soltanto se l'errore risulta dagli atti o dai documenti di causa, ha indotto il giudice a fondare la decisione sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e riguarda un fatto che non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia nella sentenza.
Norme richiamate
Art. 395, comma 4, codice di procedura civile
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
La revocazione è ammissibile solo per un errore percettivo od obiettivo del giudice, risultante direttamente dagli atti, che abbia determinato la decisione mediante la falsa supposizione dell'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso oppure dell'inesistenza di un fatto positivamente accertato. Il fatto non deve inoltre essere stato controverso e deciso nella sentenza.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per contestare la valutazione giuridica delle prove, l'interpretazione della legge o il ragionamento decisorio del giudice.
- Chi propone la revocazione deve indicare con precisione il fatto materialmente travisato, il documento o atto da cui emerge l'errore e il modo in cui tale errore ha determinato la decisione.
- L'errore deve riguardare un fatto non controverso: se il giudice ha esaminato e deciso consapevolmente quel punto, non si tratta di errore revocatorio, anche se la parte ritiene errata la conclusione.
- La mancanza anche di una sola delle condizioni previste dall'art. 395, comma 4, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra errore percettivo revocatorio, che può fondare la revocazione, ed errore di giudizio o di valutazione, che deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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