Sentenza del 21/03/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
OGGETTO:1. Processo tributario - notifiche 2. Processo tributario - art. 58 D. lgs. 546/1992 - nuovi documenti in appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012, emessi perché l’associazione non avrebbe posseduto i requisiti sostanziali per accedere al regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 e dalle disposizioni applicabili agli enti non commerciali e alle associazioni sportive dilettantistiche. In appello, la contribuente ha eccepito preliminarmente l’irritualità della notifica dell’appello, sostenendo che fosse stato notificato a una società estinta, e ha contestato inoltre la validità degli avvisi per carenza di prova della legittimazione del funzionario firmatario, mancato contraddittorio, carenza di elementi essenziali e erronea liquidazione delle imposte.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo rituale la notifica effettuata a un soggetto cessato ma non estinto. Ha distinto la cessazione dell’attività dall’estinzione della società: solo in caso di estinzione l’atto deve essere notificato ai soci subentranti nei rapporti giuridici dell’ente. Ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione in appello della documentazione relativa alle deleghe di firma, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992, e ha considerato sufficientemente riferibili gli avvisi all’Ufficio emittente. Nel merito, ha stabilito che l’associazione non possedeva, in concreto, i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali, ritenendo legittimi gli accertamenti per gli anni 2010, 2011 e 2012. La contribuente è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 58 del D.lgs. n. 546/1992
La normativa sul contenzioso tributario consente la esibizione di elementi probatori anche in sede di appello.
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche in appello; pertanto l’Ufficio ha potuto depositare in secondo grado la documentazione relativa alle deleghe di firma dei funzionari.
Legge n. 398/1991
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
Il regime agevolato è applicabile solo ai soggetti che possiedono e rispettano in concreto i requisiti previsti dalla disciplina, non essendo sufficienti la sola qualificazione formale o la denominazione dell’associazione.
Art. 148, commi 1 e 11, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
I proventi derivanti dalle attività direttamente connesse a quelle istituzionali non concorrono a formare il reddito imponibile; le attività prestate agli associati e ai terzi verso pagamento di corrispettivi specifici sono assoggettate al regime ordinario.
La decommercializzazione riguarda solo le attività istituzionali o direttamente connesse svolte nel rispetto dei requisiti normativi; le attività remunerate mediante corrispettivi specifici possono essere tassate ordinariamente.
Art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
La disciplina IVA agevolata invocata dall’associazione presuppone il possesso effettivo dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
Cassazione n. 5735/2016
Gli avvisi riferiti a una società estinta devono essere notificati ai soci, che subentrano nei rapporti giuridici pendenti.
La notifica alla società estinta non produce effetti, mentre la diversa ipotesi della mera cessazione dell’attività non comporta automaticamente il venir meno della legittimazione processuale dell’ente.
Cassazione n. 4147/2013
Ai fini del trattamento agevolato non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali.
Il diritto alle agevolazioni fiscali deve essere verificato sulla base dell’attività concretamente svolta e del rispetto sostanziale delle clausole e dei requisiti del regime di favore.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione dell’attività non equivale necessariamente all’estinzione dell’ente: prima di eccepire l’inesistenza o l’irritualità della notifica occorre verificare lo stato giuridico effettivo del soggetto destinatario.
- In caso di estinzione della società, gli atti tributari devono normalmente essere notificati ai soci subentranti nei rapporti giuridici dell’ente; la notifica alla società estinta può essere inefficace.
- L’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992 consente, in linea generale, la produzione di nuovi documenti in appello, inclusi quelli diretti a dimostrare la legittimazione o la delega del funzionario che ha sottoscritto l’atto.
- Per la validità dell’avviso di accertamento è centrale la riferibilità dell’atto all’ufficio titolare del potere impositivo; la contestazione della firma richiede una concreta dimostrazione dell’inesistenza o dell’insufficienza della legittimazione.
- Le agevolazioni fiscali per associazioni ed enti non commerciali richiedono il possesso e il rispetto sostanziale dei requisiti previsti dalla legge: statuto, denominazione o qualificazione formale non sono sufficienti se l’attività concretamente svolta è commerciale o non coerente con il regime agevolato.
- Quando l’Amministrazione dimostra che l’ente non possiede i requisiti sostanziali del regime fiscale di favore, gli avvisi di accertamento possono essere ritenuti legittimi e il contribuente può essere condannato alle spese di giudizio.
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