Sentenza del 21/03/2017 n. 90 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato il recupero del credito d'imposta relativo all'anno 2002. L'Ufficio ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c. e la violazione o falsa applicazione dell'art. 62 della legge n. 289/1992 e dell'art. 8 della legge n. 388/2000, sostenendo che il credito non spettasse al contribuente. Il contribuente ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando il precedente giudicato favorevole e la sussistenza dei requisiti per il credito; ha inoltre evidenziato di avere presentato il modello CVS con un solo giorno di ritardo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che la spettanza del credito d'imposta fosse già stata riconosciuta da una precedente sentenza, divenuta definitiva per mancata impugnazione, con conseguente efficacia di giudicato. Inoltre, ha stabilito che la presentazione del modello CVS con un solo giorno di ritardo non comportava la decadenza dal beneficio, poiché il ritardo era minimo, l'Amministrazione aveva ricevuto tempestivamente i dati necessari al monitoraggio e non risultava alcun intento doloso del contribuente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Art. 2909 del codice civile
La sentenza definitiva fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti dell'oggetto deciso. Nel caso concreto, il precedente riconoscimento giudiziale della spettanza del credito d'imposta ha impedito di rimettere in discussione la stessa questione.
Art. 62 della legge n. 289/1992
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della contestazione del credito d'imposta; la Commissione, tuttavia, ha ritenuto prevalente il giudicato già formatosi e non ha accolto la prospettazione dell'Ufficio.
Art. 8 della legge n. 388/2000
Norma richiamata dall'Agenzia in relazione alla disciplina del credito d'imposta; anche tale censura non è stata accolta, poiché il beneficio era già stato riconosciuto con sentenza definitiva.
Art. 33 del D. Lgs. n. 546/1992
Consente la decisione della controversia in camera di consiglio quando non sia stata richiesta la pubblica discussione.
Art. 15 del D. Lgs. n. 546/1992
Stabilisce il principio della condanna alle spese secondo soccombenza; poiché l'appello dell'Agenzia è stato respinto, l'Ufficio è stato condannato a rimborsare le spese al contribuente.
Massime di principio
- Una questione già definitivamente decisa con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente contestata tra le stesse parti e con riferimento al medesimo oggetto.
- Un ritardo meramente formale e di minima entità nell'adempimento di un obbligo dichiarativo o di comunicazione non determina necessariamente la decadenza da un beneficio fiscale, soprattutto quando l'Amministrazione abbia comunque ricevuto tempestivamente le informazioni e non vi sia stato pregiudizio per i controlli.
- La valutazione del ritardo deve considerare la sua durata, l'effettivo pregiudizio arrecato all'Amministrazione, la funzione dell'adempimento e l'eventuale presenza di dolo o comportamento elusivo.
- La mancata impugnazione di una precedente decisione favorevole può rendere definitiva la situazione giuridica accertata, limitando successivi recuperi o contestazioni dell'Amministrazione sul medesimo credito.
- In caso di rigetto dell'impugnazione, la parte soccombente è normalmente tenuta a rimborsare le spese processuali, salvo specifiche ragioni per la compensazione.
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