Sentenza del 21/03/2017 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IVA - "frodi carosello" - intermediario fittizio - acquisto di autovetture - estraneità alla frode - onere della prova - contribuente - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato alla società l'indebita deduzione del costo di acquisto di una Volkswagen Golf, pari a 14.000 euro, e l'indebita detrazione dell'IVA di 2.800 euro. L'operazione era ritenuta inserita in una frode carosello, nella quale A.T. avrebbe agito come intermediario fittizio o cartiera, acquistando autovetture dall'estero e rifatturandole a operatori italiani senza una reale struttura aziendale e senza versare l'IVA. La società sosteneva che l'Amministrazione non avesse provato né l'inesistenza dell'operazione né la sua partecipazione o conoscenza della frode.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Genova ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto comprovati, mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, il ruolo fittizio dell'intermediario e la riconoscibilità dell'anomalia da parte della società: A.T. operava dalla propria abitazione, era privo di struttura aziendale ed esperienza documentata, non aveva presentato dichiarazioni dei redditi e aveva realizzato ricavi elevati in un periodo molto breve. La società, attiva da decenni e con un rilevante volume d'affari, non ha fornito la prova di aver agito con la necessaria diligenza né di non aver potuto conoscere oggettivamente la frode. È stato inoltre ritenuto legittimo l'accertamento integrativo, poiché fondato sulla successiva scoperta della fattura contestata. L'avviso di accertamento è stato quindi confermato e la società è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese del grado.
Norme richiamate
Art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973
Consente l'emissione di un accertamento integrativo quando l'Amministrazione finanziaria venga a conoscenza di nuovi elementi, come nel caso della successiva individuazione della fattura contestata.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, sez. tributaria, sentenza n. 17818 del 9 settembre 2016
L'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare, anche a mezzo di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, gli elementi di fatto attinenti al cedente e la connivenza da parte del cessionario; spetta al contribuente la prova di aver concluso realmente l'operazione o di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di conoscere la frode.
In presenza di una frode carosello, l'Amministrazione deve dimostrare gli indizi della frode e della consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario. Una volta forniti tali indizi, il contribuente deve dimostrare la propria estraneità e l'impiego della normale diligenza. La sola regolarità formale delle fatture, il pagamento del prezzo o la consegna della merce non sono sufficienti.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello l'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento su presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
- La detrazione IVA può essere negata non solo quando l'operazione è oggettivamente inesistente, ma anche quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza, che l'operazione era collegata a una frode.
- Dopo che l'Amministrazione ha evidenziato anomalie significative del fornitore o dell'intermediario, spetta al contribuente dimostrare concretamente la propria estraneità e di avere effettuato adeguati controlli.
- La fattura formalmente regolare, il pagamento tracciato e la consegna effettiva del bene non provano da soli la buona fede del contribuente né garantiscono il diritto alla detrazione.
- La dimensione, l'esperienza e il settore professionale dell'acquirente incidono sulla diligenza esigibile: un operatore esperto e strutturato deve svolgere controlli più accurati quando si rivolge a un fornitore privo di esperienza, organizzazione o affidabilità apparente.
- La scelta di un intermediario anomalo per un'operazione ordinaria e di valore contenuto può costituire un indizio della conoscibilità della frode, soprattutto se non vi sono ragioni commerciali plausibili per tale scelta.
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