Sentenza del 21/03/2017 n. 187 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Inesistente la notifica a una società di capitali in mani del rappresentante legale cessato dalla carica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, eseguita nel 2008 nelle sue mani, quando non rivestiva più la carica di rappresentante legale e non aveva più alcun rapporto con la società. In subordine aveva contestato anche gli accertamenti bancari e il mancato riconoscimento dei costi, ma la questione della notifica è stata ritenuta assorbente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la decisione di primo grado. Dalla visura camerale storica è risultato che R. F. aveva cessato la carica il 14 gennaio 2003 e che, successivamente, non aveva più rapporti con la società. La notifica dell'avviso di accertamento effettuata nel 2008 a una persona ormai estranea alla società è stata qualificata come affetta da nullità assoluta e insanabile, sostanziandosi in un atto inesistente. Le ulteriori questioni di merito sono state dichiarate assorbite. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità può essere sanata per il raggiungimento dello scopo.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto sanata l'eventuale nullità della notifica perché il ricorso era stato tempestivamente presentato. Il giudice d'appello ha invece qualificato la notificazione come inesistente, in quanto eseguita a un soggetto completamente estraneo alla società, e quindi non sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario destinato a una società deve essere effettuata nei confronti della società stessa o di un soggetto che, al momento della notifica, abbia effettivi poteri di rappresentanza o sia legittimato a riceverla.
- La consegna dell'atto a un ex rappresentante legale, che abbia cessato la carica prima della notifica e non abbia più rapporti con la società, può integrare inesistenza della notificazione, non una semplice irregolarità sanabile.
- È opportuno verificare la visura camerale storica e la data di cessazione dalla carica per dimostrare l'estraneità del destinatario rispetto alla società al momento della notifica.
- La tempestiva proposizione del ricorso può sanare alcuni vizi formali della notificazione, ma non necessariamente una notificazione inesistente effettuata a un soggetto del tutto estraneo al destinatario dell'atto.
- Quando la notificazione è dichiarata inesistente, le contestazioni relative al merito dell'accertamento possono risultare assorbite, poiché viene meno la validità della vocatio della società nel procedimento.
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