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Sentenza

Sentenza del 21/03/2017 n. 1204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento con adesione - Atto processuale - Non è tale - Invio a mezzo posta - Decorrenza termini - Data di ricezione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tempestività dell'istanza di accertamento con adesione inviata dalla contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. La società sosteneva che dovesse rilevare la data di spedizione dell'istanza, risultata anteriore alla scadenza, mentre l'Ufficio riteneva rilevante la data di ricezione, quando l'istanza era ormai tardiva. La questione centrale era stabilire se l'istanza di adesione fosse un atto processuale, soggetto alle regole secondo cui la notificazione si perfeziona per il mittente alla spedizione, oppure un atto amministrativo recettizio, efficace al momento della ricezione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'istanza di accertamento con adesione non sia un atto processuale, ma un atto recettizio di natura extraprocessuale che avvia un subprocedimento amministrativo. Di conseguenza, non si applicano le norme sulla notificazione degli atti processuali a mezzo posta né il principio della rilevanza della data di spedizione. Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 218/1997, rileva la data di arrivo dell'istanza presso l'Ufficio. Poiché l'istanza era tardiva, l'avviso di accertamento è divenuto definitivo per mancata impugnazione e l'iscrizione a ruolo, posta alla base della cartella di pagamento, è stata dichiarata legittima. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Dall'arrivo dell'istanza di accertamento con adesione decorrono il termine per la notifica dell'invito al contraddittorio e la sospensione dei termini per ricorrere.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'istanza di adesione produce effetti dal momento in cui perviene all'Amministrazione finanziaria, non dal momento della sua spedizione.

  • Art. 20 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non è applicabile all'istanza di accertamento con adesione, perché tale istanza non ha natura di atto processuale tributario.

  • Art. 149 c.p.c. e legge 20 novembre 1982, n. 890

    Le disposizioni sulla notificazione degli atti processuali a mezzo posta, compreso il perfezionamento per il notificante alla consegna all'agente postale, non si applicano a un'istanza amministrativa extraprocessuale quale quella di accertamento con adesione.

  • Art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile riguarda la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente; non estende automaticamente tali regole alla presentazione dell'istanza di adesione.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002

    La decisione è richiamata per il principio del perfezionamento della notificazione per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, principio ritenuto non applicabile alla domanda di accertamento con adesione.

Massime di principio

  • L'istanza di accertamento con adesione è un atto amministrativo recettizio e non un atto processuale: per produrre effetti deve pervenire all'Ufficio entro il termine previsto.
  • Quando una norma stabilisce che gli effetti decorrono dall'arrivo o dalla ricezione dell'istanza, la semplice spedizione entro il termine non è sufficiente.
  • Il principio secondo cui, per gli atti processuali notificati a mezzo posta, rileva la data di spedizione non può essere esteso automaticamente agli atti amministrativi extraprocessuali.
  • Se l'istanza di adesione è ricevuta tardivamente, l'avviso di accertamento può diventare definitivo per mancata impugnazione e la successiva cartella fondata su tale atto può risultare legittima.
  • Per evitare contestazioni, la presentazione dell'istanza deve essere effettuata con modalità che consentano di dimostrare con certezza la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, non soltanto la data di invio.

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