Cassazione Civile, Ordinanza n. 07019/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un collaboratore coordinato e continuativo iscritto alla gestione separata aveva ottenuto in primo e in secondo grado l'accertamento del diritto alla regolarizzazione contributiva per l'attività svolta. La corte territoriale aveva ritenuto che, anche per tale rapporto, l'obbligo contributivo gravasse sul committente per la quota dovuta e che, in caso di omissione del versamento, il lavoratore potesse comunque beneficiare del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., valorizzando anche il successivo recepimento legislativo nell'art. 13 del d.lgs. n. 80/2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2 della l. n. 335/1995 e dell'art. 2116 c.c., sostenendo che il principio di automaticità non fosse applicabile ai collaboratori iscritti alla gestione separata, per i quali il debito contributivo resta in capo anche al lavoratore. Il controricorso ha insistito sulla correttezza della decisione di merito e ha anche sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, l'art. 2116, comma 1, c.c. non opera, perché l'art. 2 della l. n. 335/1995 pone a loro carico un'obbligazione contributiva personale; il riparto del versamento tra committente e collaboratore previsto dalla normativa regolamentare è solo una delegazione legale di pagamento, utile alla riscossione ma non idonea a mutare i soggetti passivi del rapporto contributivo. Di conseguenza, il collaboratore non può pretendere la regolarizzazione contributiva invocando l'automaticità delle prestazioni, ma dispone di rimedi diversi nei confronti del committente o, in alternativa, dell'azione prevista dalla l. n. 1338/1962. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originaria domanda del lavoratore. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la complessità delle questioni e per il consolidarsi solo recente dell'orientamento di legittimità.
Norme richiamate
Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata la contribuzione è posta a loro carico in via personale; la disciplina non consente di trasformare il committente nell'unico soggetto obbligato.
Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali non si applica ai collaboratori iscritti alla gestione separata; il mancato versamento dei contributi non comporta, per essi, l'automatica erogazione delle prestazioni.
La previsione che pone il pagamento dei contributi anche a carico del committente per due terzi ha natura di delegazione legale di pagamento, finalizzata alla semplificazione della riscossione e non alla modifica dei soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.
È richiamato come successivo recepimento legislativo della disciplina, ma non viene ritenuto idoneo a fondare l'applicazione generalizzata del principio di automaticità ai collaboratori iscritti alla gestione separata.
In alternativa all'automaticità, il collaboratore può agire verso il committente per il risarcimento del danno da omissione contributiva.
Costituisce un rimedio alternativo esperibile dal lavoratore per ottenere tutela rispetto all'omissione contributiva.
È menzionato nella giurisprudenza richiamata per ribadire che, ai fini della DIS-COLL, il principio di automaticità non si applica ai collaboratori iscritti alla gestione separata.
Massime di principio
- Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non opera, poiché l'obbligazione contributiva resta personale anche se il committente è tenuto al versamento di una quota.
- La ripartizione legale dell'onere di pagamento dei contributi tra committente e collaboratore non altera la titolarità passiva dell'obbligazione contributiva, ma realizza soltanto una delegazione legale di pagamento a fini di semplificazione della riscossione.
- In caso di omissione del versamento contributivo, il collaboratore non può ottenere la prestazione previdenziale invocando l'automaticità, ma deve far valere rimedi diversi: assunzione in proprio del debito nei confronti dell'INPS, azione risarcitoria contro il committente o l'azione prevista dalla l. n. 1338/1962.
- Quando la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in modo consolidato il quadro normativo, le censure di irragionevolezza che mirano a sovvertirlo possono essere disattese come manifestamente infondate.
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