Cassazione Penale, Ordinanza n. 24612/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di cui all'art. 707 c.p., relativo alla sospetta disponibilità di oggetti atti ad aprire o forzare serrature. I fatti descritti sono quelli di una persona già nota alle forze dell'ordine per precedenti condanne contro il patrimonio, sorpresa nei pressi di motocicli parcheggiati, in atteggiamento ritenuto sospetto e con strumenti idonei all'apertura o forzatura di serrature, senza fornire una giustificazione plausibile. I motivi di ricorso sono tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta integrazione della condotta sospetta tipica dell'art. 707 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta idoneità offensiva degli oggetti rinvenuti nella disponibilità del ricorrente; 3) richiesta di rimessione della questione alla Corte costituzionale, deducendo l'incompatibilità dell'art. 707 c.p., così interpretato, con gli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost. e con l'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e comunque non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già esaminate e disattese in appello. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, richiamando una precedente decisione della Corte costituzionale che aveva già escluso il contrasto dell'art. 707 c.p. con i parametri invocati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma incriminatrice è applicabile quando ricorrono gli elementi costitutivi della condotta sospetta e della disponibilità di oggetti idonei all'apertura o forzatura di serrature, valutati alla luce delle circostanze concrete e della plausibile mancanza di giustificazione.
art. 3 Cost.
La Corte non ravvisa un contrasto della disposizione incriminatrice con il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il precedente della Corte costituzionale che ha escluso la violazione del diritto di difesa.
art. 25 Cost.
La norma non è ritenuta in contrasto con il principio di legalità/precisione della fattispecie.
art. 27 Cost.
Non è ravvisato contrasto con i principi di responsabilità penale e funzione della pena.
art. 6 CEDU
La Corte esclude che la disposizione, come interpretata, contrasti con il diritto a un processo equo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che, pur formalmente dedotte come violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La fattispecie di cui all'art. 707 c.p. può ritenersi integrata quando, in base a una motivazione congrua e aderente alle circostanze concrete, emerga una condotta sospetta accompagnata dalla disponibilità di strumenti obiettivamente idonei a forzare o aprire serrature, senza una plausibile giustificazione.
- La questione di legittimità costituzionale della norma già esaminata e ritenuta infondata dalla Corte costituzionale non può essere utilmente riproposta in cassazione in assenza di elementi nuovi idonei a scalfire quel precedente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende consegue quale effetto processuale tipico.
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