Cassazione Penale, Ordinanza n. 06941/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo dedotto generico e non specificamente confrontato con le precedenti decisioni di legittimità e di rinvio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente censurava la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità disposta dalla Corte di appello all'esito del giudizio rescissorio. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è generico, perché non si confronta né con la decisione rescindente della stessa Cassazione né con quella della Corte di appello nel giudizio rescissorio, la quale aveva limitato correttamente le spese a quelle del giudizio di legittimità, in conformità con quanto stabilito nella precedente sentenza di annullamento con rinvio. Viene quindi affermato che il ricorso non indica in modo preciso le ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non si confrontano con la decisione impugnata
art. 16851/2010, Sez. 3, Cecco
il richiamo giurisprudenziale è utilizzato per ribadire che la genericità del motivo integra inammissibilità quando manca la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o generico e non si confronta specificamente con la motivazione della decisione impugnata e con gli eventuali precedenti provvedimenti resciscenti o rescissori.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, il motivo deve contenere una precisa e puntuale indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che si intendono sottoporre al controllo di legittimità.
- Quando la decisione di rinvio abbia già delimitato l'oggetto delle spese o di altro capo della sentenza, la censura deve confrontarsi con tale perimetro processuale; in difetto, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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