Cassazione Penale, Ordinanza n. 10879/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/05/2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano in larga parte meramente riproduttivi di quelli già dedotti in appello, quindi generici, aspecifici e apparenti, con violazione dell'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Solo il secondo motivo non è stato ritenuto inammissibile in sé, perché non manifestamente infondato, ma la Corte lo ha comunque ritenuto non idoneo a condurre all'accoglimento. Inoltre, i primi e terzi motivi sono stati qualificati come manifestamente infondati, poiché la Corte di merito aveva già valorizzato la quantità della somma sottratta, la vulnerabilità della persona offesa per età, i precedenti dell'imputato e la rapida recidiva nel giorno successivo, elementi ritenuti ostativi sia a una diversa valutazione della gravità del fatto sia alla sostituzione della pena con I.p.u.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi, salvo il secondo, erano generici e solo apparenti perché meramente ripetitivi di quelli già proposti in appello; quanto ai restanti rilievi, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla gravità del fatto e sull'esclusione della sostituzione della pena con I.p.u. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È richiamato come parametro di specificità dei motivi di ricorso, la cui violazione rende il gravame generico e inidoneo a veicolare una critica argomentata alla sentenza impugnata.
È utilizzato in combinazione con l'art. 581, lett. c), c.p.p. per affermare l'inammissibilità del ricorso che riproduca motivi già svolti in appello senza una censura specifica della decisione impugnata.
È il riferimento processuale generale per le regole di ammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano meramente riproduttivi di quelli già proposti in appello e non contengano una critica specifica, argomentata e mirata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La genericità e l'aspecificità dei motivi integrano motivi solo apparenti e non assolvono la funzione tipica del ricorso, che è quella di confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza di merito.
- La corretta e adeguata motivazione del giudice di merito sulla gravità del fatto e sulle ragioni ostative a benefici o sostituzioni della pena rende infondati i motivi che mirano a una diversa valutazione senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
- Ai fini della sostituzione della pena, la valorizzazione di precedenti penali e di una immediata ricaduta nel reato può costituire ragione sufficiente per escludere il beneficio, se congruamente motivata dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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