Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34578/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto ad essere assunto da Salerno Pulita S.p.A. senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro cessato il 31/10/2018 con la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l., con conseguente instaurazione di un contratto a tempo indeterminato e condanna al pagamento delle retribuzioni dovute.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 17/11/2025 e ha chiesto la compensazione delle spese; la controricorrente ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia, dando atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. Nulla per le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater

    La Corte ha applicato la norma per rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali che impongano al ricorrente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-bis

    La norma è richiamata in relazione al parametro del contributo unificato; la Corte ha fatto riferimento al fatto che l'ulteriore importo sarebbe pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-bis, ma ha constatato l'insussistenza dei presupposti per il suo versamento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente estingue il giudizio: il procedimento viene dichiarato estinto quando la rinuncia è prodotta e accettata secondo le forme richieste.
  • Se la rinuncia contiene patto di compensazione delle spese e la controparte l'accetta, di norma non si procede a condanna delle spese processuali.
  • In caso di estinzione per rinuncia il giudice verifica gli effetti sul contributo unificato; se non sussistono i presupposti previsti dalla normativa (art. 13 d.P.R. 115/2002), non è dovuto l'ulteriore versamento previsto.
  • Prima di rinunciare a un ricorso, il ricorrente dovrebbe valutare le conseguenze pratiche (perdita del merito della controversia, impossibilità di ottenere la pronuncia desiderata) e le condizioni economiche concordate con la controparte (es. compensazione spese).
  • L'accettazione della rinuncia da parte della controparte semplifica l'estinzione concordata; in assenza di accordo sulle spese, il giudice può comunque decidere sulle spese processuali secondo le regole generali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.