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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34586/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di EURO 566,00 che non viene più corrisposta dal datore di lavoro dall'aprile 2017 a seguito della disdetta dell'accordo integrativo aziendale del 30.11.2015. Sosteneva che l'emolumento fosse parte del contratto individuale (non modificabile in pejus) o comunque irriducibile come componente retributiva acquisita, e che la sua soppressione richiedeva consenso o non poteva essere determinata dalla sola disdetta della fonte collettiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente accertato che l'indennità aveva natura di fonte collettiva richiamata nel contratto individuale e non costituiva una pattuizione individuale e personale assimilabile a un superminimo. Non risultano prove che l'emolumento fosse riconosciuto per specifiche qualità professionali, mansioni o modalità di esecuzione tali da garantirne l'insensibilità a successivi mutamenti della fonte collettiva. Le censure di violazione di norme e di carenza motivazionale sono state ritenute generiche o estranee al decisum; le doglianze relative a fatti decisivi non hanno indicato come la diversa considerazione produrrebbe con certezza una decisione diversa. Il ricorso è pertanto rigettato; non si provvede sulle spese processuali in favore della resistente in quanto non ha svolto attività difensiva; è disposto l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    Richiamata nella censura sull'efficacia del contratto; la Corte non ha ritenuto che la norma muti l'analisi sulla natura collettiva dell'emolumento

  • art. 1372 c.c.

    Riferimento all'efficacia del contratto; la Corte ha valutato che nessun contratto individuale vincolante era stato provato che rendesse l'emolumento irriducibile

  • art. 1735 c.c.

    Invocato con riferimento all'esecuzione in buona fede; non ha modificato l'accertamento sul carattere collettivo dell'emolumento

  • art. 1322 c.c.

    Principio di autonomia contrattuale richiamato dal ricorrente per sostenere prevalenza dell'accordo individuale; la Corte ha ritenuto che tale principio non opera senza prova che l'emolumento fosse stato effettivamente pattuito come beneficio personale

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3

    Norma che consente la cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure di violazione normativa generiche o non pertinenti rispetto alla decisione impugnata

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4

    Richiamato per motivare la censura sulla motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché le doglianze non erano specifiche e non indicavano i canoni ermeneutici violati

  • art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5

    Richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato un fatto il cui diverso esame avrebbe sicuramente portato a decisione diversa

  • art. 2069 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'efficacia del CCNL; la Corte ha confermato che le norme collettive restano modificabili salvo che l'emolumento sia stato incorporato individualmente come superminimo personale

  • art. 2077 c.c.

    Invocato sul rapporto tra CCNL e contratto individuale; la Corte ha applicato il principio che la clausola collettiva resta modificabile se non prova l'esistenza di una pattuizione personale insuscettibile di assorbimento

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato nella discussione sulle mansioni; la Corte ha evidenziato che non è stata fornita prova che l'indennità fosse legata a specifiche mansioni o qualità

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto le deduzioni generiche e non idonee a integrare vizio di motivazione per cassazione

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato a proposito dei criteri di interpretazione contrattuale; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificato come i canoni ermeneutici siano stati violati

  • art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002

    Applicata per disporre l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Un emolumento previsto da un accordo collettivo richiamato nel contratto individuale resta generalmente soggetto a modifiche o soppressioni operate dalla fonte collettiva, salvo che sia provato che si tratti di un superminimo personale destinato a compensare specifiche qualità, mansioni o modalità di esecuzione della prestazione
  • Perché un'indennità sia considerata irriducibile e incorporata nel contratto individuale il lavoratore deve fornire prova puntuale che essa sia stata pattuita come beneficio personale e collegata a caratteristiche individuali del rapporto di lavoro
  • La disdetta dell'accordo integrativo aziendale può legittimamente determinare la cessazione di emolumenti previsti da tale accordo se non esiste una pattuizione individuale che li renda acquisiti e insuscettibili di modifica
  • In sede di impugnazione è necessario specificare i canoni ermeneutici violati e i fatti decisivi omessi: censure generiche sull'interpretazione del contratto collettivo o sulla motivazione di merito non sono sufficienti in cassazione
  • L'onere della prova circa l'esistenza di accordi individuali o di condizioni che rendano un emolumento non assorbibile grava sul lavoratore che li invoca
  • La pretesa che la soppressione di un emolumento richieda il consenso del lavoratore necessita della prova che l'emolumento costituisca una componente personale e consolidata della retribuzione al momento della soppressione
  • Il vizio per omesso esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c. n.5) richiede che il fatto omesso sia indicato negli atti, sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia tale che la sua diversa valutazione avrebbe certamente determinato esito difforme della controversia

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