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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34583/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Leonida Maria Tucci aveva chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con i Gruppi Parlamentari (dal 15.11.1994 al 30.4.2008), il pagamento di differenze retributive, il risarcimento per demansionamento e mobbing, l'annullamento di licenziamenti e le relative tutele. In primo e secondo grado molte domande furono respinte o parzialmente accolte; la Cassazione con ordinanza n.20398/2021 aveva precisato che ogni Gruppo parlamentare coincide con la singola legislatura e che la responsabilità dei presidenti pro tempore va valutata separatamente ai sensi dell'art.38 c.c. Con il ricorso in Cassazione Tucci deduceva, tra gli altri punti, che i singoli capigruppo (in particolare il sen. Domenico Nania) fossero personalmente e solidalmente responsabili ex art.38 c.c. per aver compiuto attività negoziale (sottoscrizione di contratti di collaborazione) in nome e per conto del Gruppo, originando obbligazioni verso il lavoratore; deduceva inoltre vizi di motivazione, mancata prova del lavoro straordinario, illegittimità del mancato riconoscimento del preavviso e insufficiente valutazione delle prove su demansionamento e mobbing.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto unicamente il quinto motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non riconoscere la responsabilità personale e solidale del senatore Domenico Nania ex art.38 c.c. per avere egli sottoscritto contratti (co.co.co.) che costituiscono attività negoziale svolta in nome e per conto del Gruppo parlamentare, qualificante e fonte di obbligazioni anche durature. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione perché decida conformemente al principio enunciato e provveda sulle spese relative al rapporto processuale tra Tucci e il sen. Nania. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati respinti: la Cassazione ha quindi confermato le statuizioni di merito quanto all'esistenza del rapporto di lavoro e ai pagamenti disposti verso i Gruppi parlamentari, quanto al rigetto delle domande nei confronti di altri presidenti pro tempore (per mancata prova della loro attività negoziale concreta), e quanto al rigetto delle domande relative a indennità di preavviso, dequalificazione e risarcimento per mobbing nella misura in cui erano state motivate dalla Corte d'appello. Le spese sono compensate in relazione a specifici controricorsi (tra Tucci e la vedova Maceratini e tra Tucci e gli eredi di Matteoli).

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    Stabilisce la responsabilità personale e solidale di chi agisce "in nome e per conto" di un'associazione non riconosciuta. La Corte ha interpretato che la sottoscrizione di contratti di collaborazione costituisce un'attività negoziale qualificante riconducibile all'art.38, idonea a rendere personalmente responsabile chi ha sottoscritto i contratti.

  • art. 2094 c.c.

    Definisce il lavoro subordinato; rilevante per la qualificazione del rapporto tra Tucci e i Gruppi parlamentari. La Corte di merito ha accertato l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato.

  • art. 2118 c.c.

    Regola il preavviso e l'indennità sostitutiva; la Corte ha ritenuto che, quando il rapporto è intrinsecamente legato alla durata della legislatura (rapporto a termine), l'indennità di preavviso non trova applicazione nella fattispecie.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n.4

    Impone l'obbligo di motivazione della sentenza; il ricorrente lamentava carenze motivazionali su alcune questioni, ma la Corte ha ritenuto che le motivazioni di merito fossero sufficienti per respingere tali censure, salvo la situazione relativa alla responsabilità del sen. Nania.

  • Ordinanza Cass. n. 20398/2021

    Precedente della Corte che ha indicato la legittimazione passiva dei singoli Gruppi parlamentari costituiti per ogni legislatura e la distinzione tra responsabilità del Gruppo e responsabilità delle persone che agiscono in suo nome e per conto. La Cassazione nel giudizio ha richiamato tale principio, precisando però che l'attività negoziale (es. sottoscrizione di contratti) è elemento decisivo per la responsabilità personale ai sensi dell'art.38 c.c.

Massime di principio

  • I gruppi parlamentari costituiti in diverse legislature sono entità distinte; non sussiste automaticamente una responsabilità successoria tra di essi: ogni legislatura produce un gruppo autonomo.
  • La responsabilità personale ex art.38 c.c. sussiste quando la persona ha compiuto attività negoziale concreta "in nome e per conto" dell'associazione non riconosciuta; la mera titolarità della carica o la firma formale non sempre bastano, ma la sottoscrizione di contratti è un'attività negoziale qualificante che può creare responsabilità diretta.
  • Per far valere la responsabilità personale del rappresentante occorre provare l'effettiva attività negoziale: chi agisce in giudizio deve fornire elementi che colleghino l'atto negoziale alla volontà e gestione dell'associazione.
  • Se un rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato alla durata della legislatura (rapporto 'a termine' per legge), le tutele legate all'indeterminato (es. indennità sostitutiva del preavviso) possono essere escluse.
  • Le pretese di dequalificazione professionale o mobbing richiedono prova puntuale dei fatti lesivi e del nesso causale; la rinegoziazione o il nuovo inquadramento contrattuale possono incidere sui diritti derivanti da precedenti mansioni.
  • La rinuncia all'eredità e questioni formali documentali devono essere provate secondo le regole processuali: eccezioni procedurali o nuove questioni non sollevate in sede di merito rischiano di essere inammissibili in Cassazione.
  • Quando si contesta la responsabilità di eredi o persone decedute, è necessario verificare sia la validità degli atti di successione sia la tempestività e la modalità della chiamata in causa; la rinuncia all'eredità, se regolare, estingue la responsabilità dell'erede.

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