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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 34581/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente Schiavone aveva chiesto la declaratoria del diritto al passaggio di cantiere e la conseguente assunzione presso Salerno Pulita S.p.A. alle medesime condizioni applicate agli altri ex soci lavoratori della Cooperativa Leccio a far data dal 2/11/2018, anche in base alla normativa regionale. Il Tribunale di Salerno aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato il rigetto. Schiavone ha quindi proposto ricorso per cassazione (cinque motivi), contro cui ha resistito Salerno Pulita S.p.A.

La decisione

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente; il 10 novembre 2025 il ricorrente ha depositato atto con cui ha rinunciato al ricorso prevedendo la compensazione delle spese, atto che la controricorrente ha accettato sottoscrivendolo. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. Nulla è stato disposto in ordine alle spese (compensazione concordata). Non è stata pronunciata decisione sul merito della controversia.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater; art. 13 comma 1-bis

    La Corte ha dato atto che non sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater dell'art. 13, con la conseguenza che non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto in caso di specifiche condizioni. In sintesi, la rinuncia con accettazione della controparte ha determinato l'estinzione del giudizio senza obbligo dell'ulteriore versamento.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di Cassazione, se validamente depositata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza pronuncia sul merito.
  • La rinuncia concordata con compensazione delle spese generalmente comporta che ciascuna parte sopporta le proprie spese e che non vi sia condanna ex adverso; occorre però che la controparte accetti esplicitamente la rinuncia per chiudere il giudizio.
  • L'estinzione per rinuncia non crea precedenti sul merito: la decisione impugnata resta efficace tra le parti ma non viene modificata dalla Cassazione.
  • Quando si concorda la rinuncia conviene disciplinare espressamente i profili economici (compensazione o liquidazione spese e contributo unificato) per evitare contestazioni successive; la normativa sul contributo unificato (d.P.R. 115/2002 art. 13 e ss.) va verificata caso per caso per stabilire eventuali ulteriori versamenti.
  • Il pubblico ministero può concludere per l'estinzione del ricorso; il giudice dichiara l'estinzione quando la rinuncia è valida e accettata, con conseguente cessazione del processo senza decisione sul merito.

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