Cassazione Penale, Ordinanza n. 36621/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione per reati commessi in data 25/07/2021. Ha dedotto due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale disposto la ricognizione di persona richiesta con istanza di rito abbreviato condizionato, nonostante tre testimoni avessero fornito descrizioni dell'autore del fatto non coincidenti tra loro e una teste avesse reso un'identificazione ritenuta dal ricorrente incompatibile con le altre; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere affermato la responsabilità sulla base di indizi asseritamente divergenti e in assenza di prove, con contestazione dell'attendibilità dei testimoni e della ricostruzione probatoria compiuta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione della mancata ricognizione di persona non risultava proposta in appello e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte di appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, oltre che manifestamente infondato poiché mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, circoscritto ai vizi deducibili ex art. 606 c.p.p., senza possibilità di sostituire una propria valutazione del fatto e della prova a quella del giudice di merito se non affetta da vizio rilevante.
Implicitamente rilevante per la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi o non dedotti nei gradi precedenti, in particolare per la questione proposta per la prima volta in cassazione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Viene richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non prospettate al giudice di appello, salvo che si tratti di rilievi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici vizi logici o giuridici.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni, essendo il suo controllo limitato alla verifica dell'esistenza di motivazione non meramente apparente, manifestamente illogica o contraddittoria nei limiti di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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