Cassazione Penale, Sentenza n. 33342/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte della Corte d'appello, delle conclusioni scritte difensive trasmesse a mezzo PEC il 12/10/2022 (ore 12:09) e attestate come consegnate. Si lamentava che la mancata considerazione della memoria conclusiva incideva sul diritto di difesa e costituiva una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto le conclusioni avevano contenuto argomentativo autonomo volto a sostenere il gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione: dalle verifiche è risultata la prova dell'invio e della ricezione via PEC delle conclusioni difensive del 12/10/2022. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa valutazione di conclusioni scritte inviate per PEC nell'ambito della disciplina emergenziale integra una nullità generale a regime intermedio quando le conclusioni contengano un'autonoma argomentazione difensiva. Poiché nel caso concreto le conclusioni difensive contenevano una confutazione argomentata delle posizioni avverse, la mancata considerazione ha violato il diritto di intervento dell'imputato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno per nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto-legge n. 137/2020 (convertito dalla legge n. 176/2020), art. 23-bis
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176
La disciplina emergenziale ha ammesso l'uso della PEC per l'invio di atti difensivi e la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione di tali atti, quando comprovati e dotati di contenuto argomentativo autonomo, lesiona il diritto di difesa
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma individua la nullità generale a regime intermedio per gli atti che ledono il diritto di intervento dell'imputato; la Corte l'ha applicata al caso dell'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate via PEC
Massime di principio
- Se le conclusioni difensive sono inviate a mezzo PEC e risulta la ricevuta di avvenuto recapito, il giudice deve prenderle in considerazione: la mancata valutazione può costituire nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- La nullità è configurabile solo se le conclusioni hanno un contenuto argomentativo autonomo e concreto, non per meri atti formali o ripetitivi: occorre che le conclusioni svolgano una funzione reale di esercizio del diritto di difesa
- In caso di omessa considerazione, il rimedio è l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio, a tutela del contraddittorio cartolare e del diritto di difesa
- Gli avvocati devono conservare e documentare l'invio via PEC (data, ora, ricevuta di avvenuto recapito) e curare che le conclusioni abbiano contenuto argomentativo chiaro per poterne dimostrare l'importanza in eventuali impugnazioni
- Il punto può essere valorizzato nei ricorsi per cassazione sia con riferimento a violazione di legge sia a vizio di motivazione se la Corte territoriale ha affermato l'assenza del deposito nonostante la prova di avvenuta trasmissione
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