Cassazione Penale, Sentenza n. 30322/2025 del 05/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro il rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale per una pena residua di 2 anni, 6 mesi e 9 giorni per due corruzioni continuate (indagine "Mondo di mezzo"). Il Tribunale aveva motivato il diniego soprattutto sui precedenti penali, sulla gravità dei reati commessi durante un precedente affidamento e sulla mancata, a suo avviso, revisione critica del condannato; aveva inoltre dato scarso peso agli elementi positivi emersi nella relazione dell'UEPE (lavoro stabile, attività di volontariato, presunta revisione critica) e segnalato presunti collegamenti con la criminalità organizzata e difficoltà di controllo per l'attività lavorativa itinerante.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per avere attribuito prevalente rilievo al passato criminale senza adeguatamente valutare e confrontarsi con gli elementi positivi successivi ai fatti (relazione UEPE, stabile attività lavorativa dal 2018, assenza di nuovi reati, contesto familiare, avvio di revisione critica). La Corte ha affermato che l'UEPE, pur non vincolante e formulata con cautele linguistiche, contiene dati concreti che il giudice deve necessariamente considerare e motivatamente superare se intende disattenderli. Ha altresì precisato che il risarcimento del danno non è condizione per la concessione dell'affidamento e che segnalazioni non fondate su dati oggettivi (presunti collegamenti con la criminalità organizzata) non possono avere rilievo preclusivo. Conseguentemente, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale per un nuovo esame conforme ai principi esposti.
Norme richiamate
L'art. 47, relativo all'osservazione della personalità e al giudizio prognostico per l'affidamento in prova, non richiede la prova di una completa revisione critica del condannato: è sufficiente che risulti avviato il processo critico. La relazione dell'UEPE, pur non vincolante, deve essere considerata e, se disattesa, il giudice deve motivare le ragioni del superamento
art. 47, comma settimo, ord. pen.
Il comma settimo prevede che l'impegno del condannato in favore delle vittime possa costituire prescrizione della misura alternativa; ne consegue che il mancato risarcimento del danno non può essere assunto come condizione necessaria per la concessione dell'affidamento in prova
Massime di principio
- Nella valutazione dell'affidamento in prova al servizio sociale non possono assumere rilievo decisivo, da soli, la gravità del reato e i precedenti penali: il giudizio prognostico richiede un bilanciamento con la condotta successiva all'illecito e con i risultati dell'osservazione socio-personologica
- La relazione dell'UEPE, pur non vincolante e anche se espressa con cautele, contiene dati fattuali che il giudice deve esaminare e motivatamente superare se intende non tenerne conto; non è sufficiente un semplice richiamo o una generica elisione
- Non è richiesta una piena o compiuta revisione critica del passato per concedere l'affidamento: è sufficiente l'emersione di un processo di revisione iniziato e di elementi concreti che rendano ragionevolmente probabile il reinserimento sociale
- Il mancato risarcimento del danno non può essere automaticamente fatto valere come ostativo all'affidamento in prova, dato che la legge non lo pone come condizione necessaria; il giudice può tuttavia prevedere prescrizioni riparative nell'ambito della misura
- Segnalazioni investigative o presunzioni (es. collegamenti con criminalità organizzata) richiedono rilievo solo se fondate su dati oggettivi verificabili; affermazioni generiche o prive di elementi concreti non possono costituire base sufficiente per negare il beneficio
- Caratteristiche operative dell'attività lavorativa (es. itineranza) non vanno automaticamente considerate ostative: occorre valutare le reali possibilità di controllo e le modalità lavorative concrete, anche tenendo conto di documentazione del datore di lavoro
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