Cassazione Penale, Ordinanza n. 17968/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva revocato la detenzione domiciliare concessa al condannato. La difesa contestava, in sostanza, la legittimità della revoca sostenendo che la misura non dovesse essere automaticamente revocata per qualsiasi violazione prescrittiva e che occorresse una valutazione complessiva della compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura, anche in relazione allo stato di salute del condannato. Dal provvedimento emerge che la revoca era stata fondata sulla detenzione, presso l'abitazione del condannato, di un quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla cessione a terzi, qualificata dal Tribunale come condotta grave e sintomatica di inaffidabilità; la difesa non si era confrontata in modo specifico con tali argomentazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto il provvedimento impugnato congruamente motivato e privo di vizi logici e giuridici. Ha valorizzato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente esercitato il potere discrezionale di valutare la compatibilità della violazione con la prosecuzione della detenzione domiciliare, potendo attribuire rilievo decisivo alla gravità della condotta accertata senza attendere l'esito di eventuali procedimenti penali connessi e senza dover richiamare espressamente lo stato di progressione del trattamento. Ha inoltre escluso che fosse mancata una valutazione complessiva della situazione, poiché il Tribunale aveva bilanciato esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena, considerando anche le condizioni di salute del condannato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
La detenzione domiciliare non è automaticamente revocabile per ogni violazione delle prescrizioni; la revoca richiede che il comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della misura.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in ragione dell'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare non consegue automaticamente a qualsiasi violazione delle prescrizioni, ma presuppone una valutazione sulla compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura.
- Quando la violazione sia sintomatica di una grave inaffidabilità del condannato, il giudice di sorveglianza può revocare la misura valorizzando la gravità dell'episodio senza necessità di attendere l'esito di eventuali procedimenti penali connessi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità.
- Nel giudizio sulla revoca della misura alternativa il giudice esercita un apprezzamento discrezionale che può essere espresso anche senza un richiamo formale allo stato di progressione del trattamento, se la violazione è ritenuta di tale pregnanza da rendere non proficua la prosecuzione della misura.
- La valutazione sulla revoca deve essere complessiva e può includere il bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e principio di umanità della pena, tenendo conto anche delle condizioni di salute del condannato.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a censurare in modo assertivo la motivazione del tribunale di sorveglianza senza confrontarsi specificamente con le ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17881/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17884/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17886/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17888/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17889/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17890/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →