Cassazione Penale, Ordinanza n. 23101/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta meramente assertiva e diretta in realtà a sollecitare una diversa valutazione del merito. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, ma il motivo è stato giudicato privo di specificità perché la Corte territoriale aveva invece ritenuto la diversa aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo a censurare specificamente la sentenza di appello, perché mirava solo a proporre una lettura alternativa del merito; ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico, poiché indirizzato contro una circostanza aggravante diversa da quella effettivamente valorizzata dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico della ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La doglianza di motivazione è stata ritenuta non idonea perché non formulava una reale censura di legittimità alla decisione di merito, ma prospettava una diversa ricostruzione fattuale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, non è ammissibile un motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, senza individuare specifiche illogicità o violazioni di legge della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito: è inammissibile la censura che attacca una circostanza aggravante diversa da quella effettivamente ritenuta dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; inoltre, quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, può essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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