Cassazione Penale, Sentenza n. 01612/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trofino impugnava la conferma della condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestando l'applicazione delle aggravanti ex art. 12 d.lgs. 286/98: in particolare (i) la lett. d) (fatto commesso da tre o più persone) per insufficiente prova di un vincolo associativo o di un accordo tra i coimputati e per mancanza di prova del concorso concreto, e (ii) la lett. 3 ter lett. b) (fine di profitto) perché si tratterebbe di circostanza soggettiva non estendibile automaticamente a tutti i concorrenti senza prova del profitto individuale. Racciatti proponeva ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità del suo appello sostenendo che la declaratoria di prescrizione accolta per il coimputato Galizia avrebbe dovuto estendersi anche a lui ai sensi dell'art. 587 c.p.p., essendo la condotta identica, nonostante il suo appello fosse stato depositato tardivamente.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati infondati. Per Trofino la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante per il fatto commesso da tre o più persone, spiegando che la norma non richiede un vincolo associativo formale né un accordo preventivo: è sufficiente una compartecipazione funzionale e l'unitarietà del fatto collettivo; inoltre la qualificazione del fine di profitto è stata condivisa in ragione del contesto e delle prove secondo cui erano previste ricompense anche per gli intermediari. Per Racciatti la Corte ha ritenuto che l'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. non possa operare quando il giudicato di condanna del coimputato si sia formato prima del maturare della causa estintiva (prescrizione): il suo appello, depositato oltre il termine (deposito 3/6/2022, termine 20/5/2022), era tardivo e quindi inidoneo a far decorrere benefici di estinzione a suo favore.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina)
L'art. 12 prevede aggravanti (comma 3, 3 bis, 3 ter) applicabili quando il fatto è commesso da più persone o per fine di profitto; la Corte interpreta la fattispecie 'tre o più persone' come applicabile anche senza vincolo associativo formale, purché vi sia una compartecipazione funzionale e unità del fatto collettivo. Il fine di profitto (comma 3 ter) è circostanza soggettiva e richiede valutazione in relazione alla condotta individuale, ma può essere desunto dal contesto e dal ruolo svolto.
art. 416 c.p. (associazione per delinquere)
La Corte osserva che l'esistenza di un vincolo associativo, che integrerebbe l'art. 416 c.p., non è richiesta per l'applicazione dell'aggravante prevista da art. 12; l'assenza di prova di un'associazione non esclude la configurabilità dell'aggravante quando sussista concorso di persone nel reato.
art. 587 c.p.p. (effetto estensivo dell'impugnazione)
L'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p. non può produrre la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione a favore del coimputato che non ha impugnato o ha impugnato tardivamente se il giudicato di condanna nei suoi confronti si è già formato prima del verificarsi della causa estintiva; la tardività rende il ricorso inammissibile e il giudicato ormai consolidato impedisce l'estensione del beneficio.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Sez. U. n. 3391 del 26/10/2017, Visconti e altra giurisprudenza citata)
Principio consolidato secondo cui la scelta processuale dell'impugnazione è personale e l'opzione dell'appellante di protrarre il processo non consente di riqualificare il tempo già decorso in favore del coimputato non impugnante; pertanto la dichiarazione di prescrizione accolta per un coimputato non si estende automaticamente se per l'altro si è formato giudicato per decadenza dei termini.
Massime di principio
- L'aggravante prevista per il fatto commesso da tre o più persone (art. 12 d.lgs. 286/98) può essere applicata anche in assenza di un vincolo associativo formale o di un accordo preventivo: è sufficiente la compartecipazione funzionale e l'unitarietà del 'fatto collettivo'.
- Il fine di profitto è una circostanza soggettiva: si applica solo a chi abbia agito con quella finalità, ma può essere desunto dal ruolo svolto e dal contesto complessivo (es. presenza di corrispettivi per nubendi e intermediari).
- La tardività dell'impugnazione è decisiva: un ricorso presentato oltre il termine rende definitivo il giudicato, impedendo che benefici successivi (es. prescrizione accertata per altro coimputato) si estendano al ricorrente tardivo.
- L'effetto estensivo dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p. non opera quando il giudicato di colpevolezza si è formato prima del maturare della causa estintiva; l'estensione è quindi subordinata alla tempestività e alla posizione processuale del coimputato impugnante.
- In tema di valutazione delle circostanze aggravanti e delle motivazioni soggettive, i giudici possono trarre conclusioni sulla scarsa attendibilità delle difese e sull'esistenza del profitto o della partecipazione organica in base all'insieme delle prove e alla logica della dinamica delittuosa.
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