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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28551/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi applicato l'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo che l'inammissibilità fosse ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in ambito tributario. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove fossero errate. Con un secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione della decisione d'appello, perché il giudice avrebbe richiamato in modo meramente recepito la sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa valutazione del fatto e della prova, attività riservata al giudice di merito, e ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la motivazione d'appello aveva comunque esaminato compiutamente i motivi difensivi. La sentenza di merito aveva accertato che l'imputato, quale amministratore legale pro tempore della ditta individuale, aveva utilizzato fatture emesse da altra ditta individuale in assenza di prova dell'effettivo pagamento, che l'emittente era un evasore totale, e che le fatture recavano causali generiche per prestazioni di manodopera incompatibili con l'assenza di dipendenti e di adeguata organizzazione dell'emittente; da ciò i giudici di merito avevano desunto l'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate e la loro utilizzazione a fini fiscali.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    La contestazione riguardava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in ambito tributario; la Corte non entra nel merito della tipicità, perché valuta solo l'ammissibilità dei motivi di ricorso contro la motivazione di responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità, osservando che non sono deducibili censure che investano la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito.

  • Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non si può escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
  • La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, anche se aderente alla sentenza di primo grado, purché il giudice di appello abbia comunque esaminato i motivi di gravame e dato conto delle ragioni della decisione.
  • Nel reato tributario di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, elementi come assenza di prova del pagamento, qualifica di evasore totale del fornitore, genericità delle causali e mancanza di struttura organizzativa del soggetto emittente possono sorreggere l'inferenza dell'inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo casi particolari, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFatture falseImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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