Cassazione Penale, Sentenza n. 394/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare avverso il rigetto, da parte del GIP, dell'istanza di dissequestro o di concessione in uso del compendio immobiliare 'Salus' di Ostia, sequestrato in relazione a un reato urbanistico ascritto a Maria Antonietta Capozzucca (ex amministratrice). ABC BEACH ha dedotto che i beni erano nella sua titolarità e disponibilità, che la compagine e l'amministrazione attuali erano estranee al reato (avendo acquisito le quote in sede giudiziaria) e che non poteva ravvisarsi un concorso della persona giuridica; ha sostenuto inoltre l'assenza di ragioni cautelari che giustificassero la continuazione del sequestro rispetto a un soggetto terzo rispetto al reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite. Ha rilevato la preclusione per giudicato cautelare rispetto a questioni già valutate nel precedente giudizio di riesame, l'assenza di nuovi elementi e la rilevanza del principio per cui il sequestro preventivo impeditivo non finalizzato alla confisca si concentra sul nesso tra reato e cosa (non tra reato e autore), potendo riguardare anche beni di terzi in buona fede se la loro libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori illeciti. ABC BEACH non ha allegato né dimostrato in sede cautelare che l'uso dei beni avrebbe escluso il periculum; inoltre la valutazione di merito sul mantenimento del sequestro non è sindacabile in Cassazione se non per nullità o mera apparenza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la società condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Norme richiamate
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari ai casi di violazione di legge
Stabilisce i motivi per i quali la Cassazione può esaminare la decisione; la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione non è motivo di annullamento se non è assenza o mera apparenza della motivazione
Prevede l'onere di contribuzione alle spese e la possibilità di condanna al versamento a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa della parte
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018 (Cervino); Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010 (Carlone); Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015 (Masone)
Principio consolidato secondo cui il sequestro preventivo impeditivo (non finalizzato alla confisca) richiede il nesso tra reato e cosa; può investire anche beni di terzi in buona fede quando la loro disponibilità possa aggravare/protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori illeciti
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo (non finalizzato alla confisca) si fonda sul nesso tra reato e cosa: può colpire anche beni di terzi in buona fede se la loro disponibilità è idonea ad aggravare o protrarre le conseguenze del reato o a favorire ulteriori illeciti.
- Il terzo che chiede restituzione o concessione in uso di beni sottoposti a sequestro deve allegare e dimostrare, in sede di merito cautelare, che l'impiego dei beni escluderebbe il periculum e dunque le esigenze cautelari invocate per il sequestro.
- La pronuncia favorevole in precedenti gradi (giudicato cautelare) preclude la riproposizione delle stesse questioni in assenza di elementi nuovi rilevanti.
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è ammesso solo per violazione di legge; la Corte valuta la motivazione solo se inesistente o apparente, non per semplice contraddittorietà o illogicità.
- La responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato e la responsabilità (o estraneità) della persona giuridica sono distinte: tuttavia, la possibilità di incidere sulla disponibilità dei beni rileva a prescindere dall'eventuale responsabilità soggettiva del terzo proprietario.
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